Cassazione Penale, Sentenza n. 24163/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva errata applicazione di legge con riferimento all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011: il provvedimento del Questore di Brescia del 28/12/2016 (foglio di via obbligatorio) non conteneva l'ordine di rimpatrio nel luogo di residenza, elemento che il ricorrente riteneva essenziale e necessario perché il divieto di ritorno potesse considerarsi valido e costituire la base della contestata contravvenzione per inosservanza del foglio di via.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo alla struttura del provvedimento amministrativo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di inosservanza del foglio di via (art. 2 e art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) per i fatti commessi il 29/05/2018 e il 16/08/2018, ritenendo che il provvedimento del Questore fosse viziato per difetto di uno degli elementi essenziali (mancanza dell'ordine di rimpatrio) e pertanto nullo ai sensi dell'art. 21‑septies della legge n. 241/1990; di conseguenza è stata eliminata la pena relativa a quel reato (la pena di mesi due, ridotta per il rito a mesi uno e giorni dieci, è stata cassata). Le restanti condanne (minaccia grave ex art. 612 cpv. e porto di oggetti atti a offendere) sono rimaste impregiudicate.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 2)
Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio richiede, come elemento imprescindibile, l'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza e l'ordine contestuale di farvi rientro; il divieto di ritorno e l'ordine di rimpatrio sono elementi connessi e non scindibili nella struttura dell'atto.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 76, comma 3)
Sanziona la contravvenzione per inosservanza dell'ordine del Questore; la sua applicazione penale presuppone la legittimità dell'atto amministrativo su cui si fonda l'ordine.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 2) - richiamata come antecedente
Testo precedente richiamato a fini storici e di continuità normativa rispetto alla disciplina del rimpatrio con foglio di via.
r.d. n. 773 del 1931 (art. 157) - antecedente storico
Costituisce l'antecedente normativo della disciplina; alcune parti furono in passato dichiarate incostituzionali, utile per il quadro interpretativo storico‑costituzionale.
legge n. 241 del 7 agosto 1990 (art. 21‑septies)
Prevede la nullità del provvedimento amministrativo quando mancano elementi essenziali: la Corte ha ritenuto applicabile tale previsione al foglio di via privo dell'ordine di rimpatrio, dichiarandone la nullità.
codice penale (art. 612, secondo comma)
Norma che disciplina la "minaccia grave"; la sentenza di Cassazione non ha annullato la condanna per questo reato, che è rimasto autonomamente provato.
Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della disciplina relativa a misure di prevenzione su specifiche categorie, richiamata nel testo come elemento interpretativo e di limite all'applicazione delle misure.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020 e altre)
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudice penale può sindacare la legittimità dell'atto amministrativo presupposto e disapplicarlo se carente degli elementi essenziali, pur senza sostituirsi all'autorità amministrativa nella valutazione discrezionale della pericolosità.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio (rimpatrio) deve contenere sia l'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza sia l'ordine di rimpatrio nel luogo di residenza; la mancanza di uno di questi elementi rende il provvedimento non conforme alla fattispecie legislativa e ne determina la nullità.
- La validità dell'atto amministrativo (foglio di via) è presupposto necessario per applicare la sanzione penale prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011: se l'atto è nullo, il reato di inosservanza non può sussistere.
- Il giudice penale non può sostituirsi all'autorità amministrativa sulla valutazione di merito (pericolosità), ma può e deve verificare la legittimità formale e la presenza degli elementi essenziali dell'atto: se manca la motivazione o elementi essenziali, l'atto può essere disapplicato.
- La nullità dell'atto amministrativo può essere rilevata anche in sede penale e può comportare l'annullamento della condanna con eliminazione della pena connessa, anche senza rinvio, se il vizio è evidente e decisivo per l'integrazione del reato.
- Le altre fattispecie penali eventualmente contestate (es. minaccia, porto di oggetti atti a offendere) restano autonome: l'annullamento della contestazione fondata su un atto amministrativo nullo non incide sulle statuizioni relative a reati provati con elementi di fatto indipendenti.
- Per la difesa, una linea efficace in casi analoghi consiste nel contestare la legittimità formale del provvedimento amministrativo (mancanza dell'ordine di rimpatrio, carenza di motivazione o di elementi istruttori), chiedendo la disapplicazione e l'annullamento delle conseguenti imputazioni penali.
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