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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24163/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva errata applicazione di legge con riferimento all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011: il provvedimento del Questore di Brescia del 28/12/2016 (foglio di via obbligatorio) non conteneva l'ordine di rimpatrio nel luogo di residenza, elemento che il ricorrente riteneva essenziale e necessario perché il divieto di ritorno potesse considerarsi valido e costituire la base della contestata contravvenzione per inosservanza del foglio di via.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo relativo alla struttura del provvedimento amministrativo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di inosservanza del foglio di via (art. 2 e art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) per i fatti commessi il 29/05/2018 e il 16/08/2018, ritenendo che il provvedimento del Questore fosse viziato per difetto di uno degli elementi essenziali (mancanza dell'ordine di rimpatrio) e pertanto nullo ai sensi dell'art. 21‑septies della legge n. 241/1990; di conseguenza è stata eliminata la pena relativa a quel reato (la pena di mesi due, ridotta per il rito a mesi uno e giorni dieci, è stata cassata). Le restanti condanne (minaccia grave ex art. 612 cpv. e porto di oggetti atti a offendere) sono rimaste impregiudicate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 2)

    Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio richiede, come elemento imprescindibile, l'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza e l'ordine contestuale di farvi rientro; il divieto di ritorno e l'ordine di rimpatrio sono elementi connessi e non scindibili nella struttura dell'atto.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 76, comma 3)

    Sanziona la contravvenzione per inosservanza dell'ordine del Questore; la sua applicazione penale presuppone la legittimità dell'atto amministrativo su cui si fonda l'ordine.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 2) - richiamata come antecedente

    Testo precedente richiamato a fini storici e di continuità normativa rispetto alla disciplina del rimpatrio con foglio di via.

  • r.d. n. 773 del 1931 (art. 157) - antecedente storico

    Costituisce l'antecedente normativo della disciplina; alcune parti furono in passato dichiarate incostituzionali, utile per il quadro interpretativo storico‑costituzionale.

  • legge n. 241 del 7 agosto 1990 (art. 21‑septies)

    Prevede la nullità del provvedimento amministrativo quando mancano elementi essenziali: la Corte ha ritenuto applicabile tale previsione al foglio di via privo dell'ordine di rimpatrio, dichiarandone la nullità.

  • codice penale (art. 612, secondo comma)

    Norma che disciplina la "minaccia grave"; la sentenza di Cassazione non ha annullato la condanna per questo reato, che è rimasto autonomamente provato.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della disciplina relativa a misure di prevenzione su specifiche categorie, richiamata nel testo come elemento interpretativo e di limite all'applicazione delle misure.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020 e altre)

    La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudice penale può sindacare la legittimità dell'atto amministrativo presupposto e disapplicarlo se carente degli elementi essenziali, pur senza sostituirsi all'autorità amministrativa nella valutazione discrezionale della pericolosità.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio (rimpatrio) deve contenere sia l'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza sia l'ordine di rimpatrio nel luogo di residenza; la mancanza di uno di questi elementi rende il provvedimento non conforme alla fattispecie legislativa e ne determina la nullità.
  • La validità dell'atto amministrativo (foglio di via) è presupposto necessario per applicare la sanzione penale prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011: se l'atto è nullo, il reato di inosservanza non può sussistere.
  • Il giudice penale non può sostituirsi all'autorità amministrativa sulla valutazione di merito (pericolosità), ma può e deve verificare la legittimità formale e la presenza degli elementi essenziali dell'atto: se manca la motivazione o elementi essenziali, l'atto può essere disapplicato.
  • La nullità dell'atto amministrativo può essere rilevata anche in sede penale e può comportare l'annullamento della condanna con eliminazione della pena connessa, anche senza rinvio, se il vizio è evidente e decisivo per l'integrazione del reato.
  • Le altre fattispecie penali eventualmente contestate (es. minaccia, porto di oggetti atti a offendere) restano autonome: l'annullamento della contestazione fondata su un atto amministrativo nullo non incide sulle statuizioni relative a reati provati con elementi di fatto indipendenti.
  • Per la difesa, una linea efficace in casi analoghi consiste nel contestare la legittimità formale del provvedimento amministrativo (mancanza dell'ordine di rimpatrio, carenza di motivazione o di elementi istruttori), chiedendo la disapplicazione e l'annullamento delle conseguenti imputazioni penali.

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