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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. (27/07/2021) con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari a carico di Simone Pronestì per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (importazione e detenzione di 30 kg di cocaina). Il ricorrente deduceva: (1) insufficienza e vizio motivazionale sui gravi indizi di colpevolezza, contestando la valutazione dell'attività di "staffetta", la temporalità dei controlli (15/45 minuti) e il rilievo dato all'assenza di chiarimenti sul viaggio; (2) mancata valutazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari per decorso del tempo e per il ruolo secondario dell'indagato (mero autista), nonché l'assenza di elementi successivi al 2017 fino al luglio 2021. Sono stati presentati due motivi e due motivi nuovi ai sensi dell'art. 587, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure sulla carenza dei gravi indizi (primo motivo e primo motivo nuovo), confermando che il Tribunale aveva adeguatamente valutato e motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione alla partecipazione di Pronestì all'organizzazione dedotta (analisi di intercettazioni, osservazioni, collegamenti con operazioni "Gerry" e "Crypto", attività di staffetta e tempistiche). Viceversa la Corte ha accolto i profili del secondo motivo e del secondo motivo nuovo: l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, il lungo intervallo temporale tra il fatto (marzo 2018) e l'adozione della misura (luglio 2021) e l'assenza di elementi a carico del ricorrente nel periodo 2017-2021. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari (annullamento parziale).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma integrata nella contestazione del reato di stupefacenti (importazione e detenzione di cocaina) per cui è stata disposta la misura cautelare

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Riferimento alla fattispecie associativa e al ruolo di soggetti di vertice nel gruppo criminale; utilizzata per ricondurre l'attività al sodalizio organizzato

  • codice di procedura penale, art. 273

    Disciplina dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte precisa che l'insussistenza degli indizi in cassazione è rilevabile solo se si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione

  • codice di procedura penale, art. 274

    Disciplina delle esigenze cautelari; la lett. c) richiede che il pericolo di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale, requisito che la Corte esamina e applica nel giudizio

  • codice di procedura penale, art. 292

    Indica i requisiti formali del provvedimento cautelare che il riesame deve controllare; richiamato per il corretto modello motivazionale del giudice del riesame

  • codice di procedura penale, art. 546

    citato come modello della motivazione

    Modello di motivazione cui deve attenersi il giudice del riesame, adattato alla natura cautelare che si fonda su indizi

  • codice di procedura penale, art. 102

    citato nel testo (sostituzione difensore)

    Norma procedurale relativa alla sostituzione del difensore

  • codice di procedura penale, art. 587, comma 4

    citato nel testo (motivi nuovi)

    Consente l'aggiunta di motivi nuovi in cassazione; utilizzato per introdurre due motivi aggiuntivi

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limiti alla motivazione richiesti per la trattazione in cassazione; utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    introduzione della nozione di attualita' in art. 274 lett. c)

    Ha precisato il requisito dell'attualita' del pericolo di reiterazione: il pericolo deve essere concreto e attuale, non solo ipotetico

Massime di principio

  • In sede di cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato: non si possono rimettere in discussione i fatti o procedere a una rivalutazione completa delle prove se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica o contraria a legge
  • La motivazione del Tribunale del riesame può integrare e completare quella del G.i.p.; la Corte di legittimità valuta solo se la motivazione complessiva è conforme ai canoni di logica e diritto
  • Le intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio criptico costituiscono materia di fatto rimessa al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità
  • Quanto alle esigenze cautelari, l'art. 274 lett. c richiede che il pericolo di commissione di nuovi reati sia concreto e attuale: il giudice deve motivare la continuità del periculum libertatis tenendo conto della personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e delle condizioni di vita, specie se è intervenuto un lungo intervallo temporale tra il fatto e la misura
  • La semplice assenza di chiarimenti da parte dell'indagato può integrare, se correlata ad altri elementi oggettivi (assenza di attività lavorativa lecita, tempistiche, collegamenti investigativi), un elemento indiziario valido; tuttavia, quando è contestata l'attualità del pericolo, il giudice deve valutare espressamente il decorso del tempo e la mancanza di elementi successivi a carico
  • Per impugnare con successo in cassazione una misura cautelare è efficace dimostrare specifiche carenze normative o una manifesta illogicità nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, soprattutto se i fatti sono lontani nel tempo e non sono emersi elementi di continuità

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