Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. (27/07/2021) con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari a carico di Simone Pronestì per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (importazione e detenzione di 30 kg di cocaina). Il ricorrente deduceva: (1) insufficienza e vizio motivazionale sui gravi indizi di colpevolezza, contestando la valutazione dell'attività di "staffetta", la temporalità dei controlli (15/45 minuti) e il rilievo dato all'assenza di chiarimenti sul viaggio; (2) mancata valutazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari per decorso del tempo e per il ruolo secondario dell'indagato (mero autista), nonché l'assenza di elementi successivi al 2017 fino al luglio 2021. Sono stati presentati due motivi e due motivi nuovi ai sensi dell'art. 587, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure sulla carenza dei gravi indizi (primo motivo e primo motivo nuovo), confermando che il Tribunale aveva adeguatamente valutato e motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione alla partecipazione di Pronestì all'organizzazione dedotta (analisi di intercettazioni, osservazioni, collegamenti con operazioni "Gerry" e "Crypto", attività di staffetta e tempistiche). Viceversa la Corte ha accolto i profili del secondo motivo e del secondo motivo nuovo: l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, il lungo intervallo temporale tra il fatto (marzo 2018) e l'adozione della misura (luglio 2021) e l'assenza di elementi a carico del ricorrente nel periodo 2017-2021. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari (annullamento parziale).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma integrata nella contestazione del reato di stupefacenti (importazione e detenzione di cocaina) per cui è stata disposta la misura cautelare
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Riferimento alla fattispecie associativa e al ruolo di soggetti di vertice nel gruppo criminale; utilizzata per ricondurre l'attività al sodalizio organizzato
codice di procedura penale, art. 273
Disciplina dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte precisa che l'insussistenza degli indizi in cassazione è rilevabile solo se si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione
codice di procedura penale, art. 274
Disciplina delle esigenze cautelari; la lett. c) richiede che il pericolo di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale, requisito che la Corte esamina e applica nel giudizio
codice di procedura penale, art. 292
Indica i requisiti formali del provvedimento cautelare che il riesame deve controllare; richiamato per il corretto modello motivazionale del giudice del riesame
codice di procedura penale, art. 546
citato come modello della motivazione
Modello di motivazione cui deve attenersi il giudice del riesame, adattato alla natura cautelare che si fonda su indizi
codice di procedura penale, art. 102
citato nel testo (sostituzione difensore)
Norma procedurale relativa alla sostituzione del difensore
codice di procedura penale, art. 587, comma 4
citato nel testo (motivi nuovi)
Consente l'aggiunta di motivi nuovi in cassazione; utilizzato per introdurre due motivi aggiuntivi
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti alla motivazione richiesti per la trattazione in cassazione; utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi
introduzione della nozione di attualita' in art. 274 lett. c)
Ha precisato il requisito dell'attualita' del pericolo di reiterazione: il pericolo deve essere concreto e attuale, non solo ipotetico
Massime di principio
- In sede di cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato: non si possono rimettere in discussione i fatti o procedere a una rivalutazione completa delle prove se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica o contraria a legge
- La motivazione del Tribunale del riesame può integrare e completare quella del G.i.p.; la Corte di legittimità valuta solo se la motivazione complessiva è conforme ai canoni di logica e diritto
- Le intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio criptico costituiscono materia di fatto rimessa al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità
- Quanto alle esigenze cautelari, l'art. 274 lett. c richiede che il pericolo di commissione di nuovi reati sia concreto e attuale: il giudice deve motivare la continuità del periculum libertatis tenendo conto della personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e delle condizioni di vita, specie se è intervenuto un lungo intervallo temporale tra il fatto e la misura
- La semplice assenza di chiarimenti da parte dell'indagato può integrare, se correlata ad altri elementi oggettivi (assenza di attività lavorativa lecita, tempistiche, collegamenti investigativi), un elemento indiziario valido; tuttavia, quando è contestata l'attualità del pericolo, il giudice deve valutare espressamente il decorso del tempo e la mancanza di elementi successivi a carico
- Per impugnare con successo in cassazione una misura cautelare è efficace dimostrare specifiche carenze normative o una manifesta illogicità nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, soprattutto se i fatti sono lontani nel tempo e non sono emersi elementi di continuità
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