Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che, riqualificando il reato da appropriazione indebita (art. 646 c.p.) a furto (art. 624 c.p.), ha confermato la condanna per il trasporto e la sottrazione di mobili di proprietà della querelante Zanella. I motivi di ricorso sono sostanzialmente due: (1) doglianza di contraddittorietà e inattendibilità della motivazione riguardo alla valutazione della teste Mercol Micaela, la quale avrebbe riferito di un sequestro e di un successivo fallimento della ditta che avrebbe giustificato la mancata consegna; (2) censura sull'erronea applicazione della legge relativa alla riqualificazione in furto, sostenendo che il presunto sequestro escluderebbe il dolo richiesto per il reato di furto. In sede scritta il difensore ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello che ha definito la deposizione della teste lacunosa, imprecisa e reticente, e ha evidenziato che l'informazione sul presunto sequestro proveniva da soggetti coinvolti nei fatti. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la riqualificazione in furto, richiamando il principio secondo cui il prestatore di servizi di trasporto che si impossessi delle cose affidategli integra il furto (il detenente non ha potere dispositivo autonomo). Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce che si formi valido rapporto di impugnazione, escludendo quindi l'esame di fatti estintivi sopravvenuti (es. prescrizione) inerenti il periodo successivo alla pronuncia impugnata.
Norme richiamate
Norma originariamente richiamata dalla Corte territoriale come qualificazione iniziale (appropriazione indebita), poi superata dalla riqualificazione in furto
Norma applicata dalla Corte d'appello e ritenuta corretta dalla Cassazione: la condotta del trasportatore che si impossessa delle cose affidategli integra il reato di furto
Richiamato per il principio che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di valido rapporto di impugnazione e quindi l'esame di fatti estintivi sopravvenuti (es. prescrizione) relativi al periodo successivo alla pronuncia impugnata
Precedenti giurisprudenziali (Sez.5, n.31993 del 05/03/2018, Franceschino e altro)
Principio richiamato: il dipendente di un vettore che si impossessa della cosa affidatagli integra il furto e non l'appropriazione indebita, poiché detiene la cosa "nomine alieno" senza potere dispositivo autonomo
Sez. U, n.23428 del 22/03/2005 e Sez. U, n.32 del 22/11/2000
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio sull'effetto dell'inammissibilità per manifesta infondatezza rispetto alla possibilità di valutare fatti estintivi sopravvenuti
Corte Cost., sent. n.186/2000
Richiamata in relazione al mancato riconoscimento di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando il soggetto è incaricato del trasporto di cose altrui e si impossessa materialmente dei beni senza autorizzazione, la condotta va generalmente qualificata come furto (art. 624 c.p.) e non come appropriazione indebita (art. 646 c.p.), perché il trasportatore ha mera detenzione e non potere dispositivo autonomo
- La semplice affermazione di un "sequestro" o di eventi simili, se non sufficientemente provata e se proveniente da persone coinvolte nei fatti, non è idonea a escludere il dolo richiesto per il reato di furto
- La valutazione della credibilità e della attendibilità delle testimonianze compete al giudice del merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ciò impedisce di far valere fatti estintivi sopravvenuti (come la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata) nell'ambito di quella impugnazione
- La mancata partecipazione dell'imputato al giudizio di merito e la presenza di elementi indiziari (sms, omissioni, accertamenti sulla sede e sui mezzi) indeboliscono la posizione difensiva e rafforzano la qualificazione come condotta illecita
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