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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del 08/10/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, che in sede di riesame aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del 27/07/2021 applicativa della custodia cautelare in carcere a carico di Pati per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n. 309, capo A) e per vari delitti- fine previsti dall'art. 73 del medesimo decreto, capi C6, C9, C11, C15 e C18). Il ricorrente ha dedotto otto motivi principali: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla gravità indiziaria della partecipazione all'associazione, prospettando che si tratterebbe di mere consumazioni seriali; (2-6) carenza di motivazione e reliance su cosiddetta "droga parlata", mancati riscontri oggettivi alle intercettazioni e mancata considerazione delle alternative difensive (anche in termini di tentativo); (7) mancata autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del Tribunale del riesame; (8) violazione nella valutazione delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere, con prospettazione di misure meno afflittive alla luce della condizione familiare e lavorativa dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo congruo, coerente e non manifestamente illogico la sussistenza della gravità indiziaria a carico di Pati, avendo integrato e completato la motivazione dell'ordinanza del G.I.P. con puntuali riscontri (incrocio dati delle celle telefoniche con sistemi di videosorveglianza, servizi di osservazione del 12 e 21 febbraio 2018, trascrizioni significative delle intercettazioni e contesti fattuali) che hanno consentito l'identificazione dell'utilizzatore della scheda e la collocazione dei fatti. La Corte ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito, in particolare sull'interpretazione delle intercettazioni e sulla valutazione della cosiddetta "droga parlata", ed ha ritenuto non ammissibili le richieste di riconsiderazione fattuale delle stesse risultanze. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il giudice del merito ha correttamente applicato il regime presuntivo di cui all'art. 274, comma 3, cod. proc. pen., e ha valorizzato il contesto criminale di ampia dimensione; si segnala che, successivamente alla proposizione del ricorso, la misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari ricostruiti documentassero la partecipazione di Pati a un'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norme sui delitti- fine relativi allo spaccio e traffico di stupefacenti; contestati più episodi (capi C6, C9, C11, C15, C18) per i quali il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    Norme richiamate nei motivi di cassazione relative ai termini motivazionali dell'impugnazione; la Corte ha vagliato le censure di violazione di legge e di carenza di motivazione nei limiti previsti.

  • Disposizioni di attuazione, art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per il compendio dei motivi di ricorso e per i limiti della motivazione richiesti in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Richiamato in relazione ai requisiti formali dell'ordinanza cautelare che sono sindacabili in sede di riesame e in cassazione nei termini stabiliti dalla giurisprudenza.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Norma che disciplina i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che l'accertamento della sussistenza dei gravi indizi in sede di legittimità è limitato al controllo della motivazione e della sua logica, senza rinnovare la valutazione dei fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 3

    Regime presuntivo relativo delle esigenze cautelari; il Tribunale ha applicato il doppio regime presuntivo e la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di reiterazione del reato alla luce del contesto criminale.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato a titolo di modello strutturale della motivazione del riesame; la Corte ha ribadito che la motivazione del Tribunale del riesame deve conformarsi a tale modello adattato alla materia cautelare.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo nei limiti della manifesta illogicità, dell'arbitrarietà o della violazione di norme di legge: non vi è potere di revisione degli elementi di fatto.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni (anche se criptiche) è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione che recepisce tali intercettazioni è manifestamente illogica o inesistente.
  • Il Tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione dell'ordinanza del G.I.P.; le due decisioni sono strettamente connesse e la motivazione complessiva si valuta nel loro insieme.
  • Le censure che propongono ricostruzioni alternative dei fatti basate sullo stesso materiale probatorio sono, di regola, inammissibili in Cassazione se si risolvono in un diverso apprezzamento di merito.
  • L'applicazione del regime presuntivo di cui all'art. 274, comma 3, cod. proc. pen., è legittima quando il contesto investigativo evidenzi un pericolo concreto di reiterazione o di inquinamento probatorio dovuto all'operare in organizzazioni criminali di rilevanti dimensioni.
  • La mera invocazione di circostanze personali (figli, lavoro) non basta in Cassazione a ritenere la custodia in carcere illegittima se il giudice di merito ha dato motivazione congrua sulla sussistenza delle esigenze cautelari; tali aspetti attengono alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

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