Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica, articolando due motivi: (1) vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo di non essere l'autore materiale dell'allaccio abusivo; (2) vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ritenendo le censure ripetitive e già adeguatamente respinte dalla Corte d'Appello. Sul punto della responsabilità è stato richiamato il principio consolidato secondo cui non è necessario individuare l'autore materiale dell'allaccio: il reato è integrato anche in capo a chi si avvale del mezzo fraudolento o utilizza la fornitura senza pagamento. Il diniego delle attenuanti è stato ritenuto motivato dalla durata dei prelievi, dalle modalità artificiose (interruttore che attivava un circuito alternativo che "bypassava" il contatore) e dalla commissione del reato durante gli arresti domiciliari dell'imputato. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n.186/2000
(Corte Cost., sent.n.186/2000)
Richiamata come principio per escludere l'esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio consolidato)
Interpretazione consolidata secondo cui, ai fini del reato di furto di energia elettrica, non è indispensabile accertare l'autore materiale dell'allaccio: il delitto si realizza anche a carico di chi si avvale del mezzo fraudolento o utilizza la fornitura senza pagare
Massime di principio
- Per il furto di utenze (es. energia elettrica) non è necessario provare chi ha materialmente realizzato l'allaccio: è sufficiente che il soggetto si avvalga del mezzo fraudolento o utilizzi la fornitura senza provvedere al pagamento
- La mera negazione di essere l'autore materiale non è di per sé idonea a escludere la responsabilità quando risulti provato che il ricorrente abitava nella struttura servita dall'allaccio abusivo
- Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di prelievi prolungati, modalità artificiose e commissione del reato in stato di detenzione domiciliare; tali elementi giustificano un trattamento sanzionatorio più severo
- Errori materiali o refusi nella motivazione non incidono sul dispositivo quando la decisione è chiara e univoca nella parte motiva e nel dispositivo
- I ricorsi che ripropongono motivi già affrontati e adeguatamente motivati dalla Corte di merito possono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non dimostrate
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