Cassazione Civile, Ordinanza n. 02348/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione per pubblica utilità avente ad oggetto terreni e immobili edificabili siti in area urbanisticamente classificata come zona residenziale di completamento. Gli eredi del proprietario originario avevano proposto opposizione alla stima dell’indennità, contestando che il quantum non tenesse conto della rivalutazione monetaria, del danno non patrimoniale e del reale valore di mercato dei terreni. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione e rideterminato sia l’indennità di esproprio sia quella di occupazione legittima, affermando la legittimazione passiva del soggetto beneficiario finale dell’espropriazione e ritenendo irrilevanti alcuni vincoli urbanistici/paesaggistici ai fini della stima. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal soggetto beneficiario finale, con sei motivi: 1) difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la disciplina del contraente generale escludesse la sua qualità di litisconsorte necessario; 2) violazione dell’art. 37 d.P.R. 327/2001 per mancata riduzione del 25% del valore venale; 3) erronea valutazione del valore delle aree per non avere considerato vincoli di inedificabilità derivanti da norme su distanze da corsi d’acqua, tracciati ferroviari e fasce di rispetto; 4) violazione dei criteri di stima per espropriazione parziale, avendo il giudice applicato il metodo differenziale; 5) nullità della decisione per carenza di motivazione sul deprezzamento delle aree residue; 6) erroneità dell’indennità di occupazione legittima, dipendente da quella di esproprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il beneficiario finale della procedura resta soggetto passivamente legittimato nonostante l’affidamento a un contraente generale e a soggetti delegati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ribadendo che la riduzione del 25% del valore venale opera solo per interventi di riforma economico-sociale espressamente qualificati come tali e rivolti all’intera collettività o a gruppi predeterminati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e comunque lo ha ritenuto infondato, osservando che i vincoli richiamati non escludevano in astratto e in concreto la potenzialità edificatoria del bene, e che la fascia di rispetto e il vincolo paesaggistico non impedivano, nel caso concreto, la valutazione del fondo come edificabile ai fini della stima. Ha rigettato il quarto e il quinto motivo, ritenendo che il giudice di merito potesse discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. e motivare il proprio criterio di calcolo del deprezzamento delle aree residue, tenendo conto della fascia di rispetto e della perdita di capacità edificatoria; il sesto motivo è stato assorbito perché dipendente dalla determinazione dell’indennità principale. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti degli eredi resistenti; spese compensate nei rapporti con la società Co.Meri S.p.A.; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio di opposizione alla stima il ricorso va notificato all’autorità espropriante, al promotore dell’esproprio e al beneficiario ultimo; il beneficiario finale resta legittimato passivo
il trasferimento dei poteri espropriativi a soggetti delegati non esclude la qualità del beneficiario finale della procedura
richiamato nel contesto della legittimazione passiva nella procedura espropriativa
d.lgs. 163/2006
normativa sul contraente generale invocata per escludere la legittimazione passiva, ma ritenuta inidonea a superare la qualità di beneficiario finale
l’indennità per area edificabile è pari al valore venale; la riduzione del 25% opera solo per interventi di riforma economico-sociale
richiamato per il vincolo di rispetto ferroviario, che nel caso concreto non escludeva la valutazione edificatoria del bene
art. 146 d.lgs. 490/1999
vincolo paesaggistico tutorio e non assolutamente inibitorio; comporta nullaosta e non inedificabilità assoluta
richiamato nel motivo sul vincolo di inedificabilità, ma non decisivo nel caso concreto
artt. 93-96 R.D. 523/1904
richiamati in relazione alla tutela della sicurezza idraulica, ma la censura è stata dichiarata non specifica e non localizzata
in materia di espropriazione parziale, l’indennizzo riguarda anche la compromissione della parte residua del fondo
art. 40 L. 2359/1865
richiamato dal ricorrente per contestare il metodo di calcolo del deprezzamento, ma il giudice di merito ha potuto adottare il criterio differenziale motivando
la motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio della scelta del criterio di stima e del deprezzamento delle aree residue
comma 1, nn. 3 e 4; art. 360 bis
norme sul sindacato di legittimità e sull’inammissibilità del motivo quando la questione è già coperta da orientamento consolidato
il motivo sull’indennità di occupazione era dipendente dalla determinazione dell’indennità di esproprio
sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, il beneficiario finale della procedura resta passivamente legittimato anche se l’attività espropriativa sia stata svolta mediante soggetti delegati o tramite modello del contraente generale.
- La riduzione del 25% del valore venale dell’area edificabile si applica solo quando l’espropriazione sia finalizzata ad interventi di riforma economico-sociale espressamente qualificati come tali dalla disciplina applicabile e rivolti all’intera collettività o a categorie territorialmente o socialmente predeterminate.
- La censura di violazione di legge sui vincoli urbanistici o paesaggistici è inammissibile se non è specificamente localizzata e confrontata con gli accertamenti del giudice di merito e del consulente tecnico.
- In tema di espropriazione parziale, l’indennizzo deve tenere conto non solo della porzione ablata, ma anche del deprezzamento e della compromissione funzionale della parte residua del fondo.
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, purché motivi in modo comprensibile il criterio di stima adottato e dia conto delle ragioni del superamento delle valutazioni peritali.
- I vincoli di rispetto o paesaggistici non sempre eliminano la capacità edificatoria del bene ai fini indennitari: occorre verificare in concreto se incidano realmente sulla cubatura realizzabile e sull’utilizzazione economica complessiva del fondo.
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