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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46472/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che la condanna si fondava su tre fatture rinvenute casualmente in un procedimento civile estraneo al fallimento e relative a operazioni mai effettuate tra la fallita ed MLP s.r.l.; mancata valutazione del dolo specifico e della rilevanza della cessione del ramo d'azienda avvenuta quattro anni prima e del ruolo di mero amministratore formale del Moré; (2) violazione di legge (art. 217 legge fallimentare) e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), con la prospettazione che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come bancarotta semplice, non fraudolenta; (3) violazione di legge (art. 62-bis c.p.) per carenza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto convincente la motivazione delle corti di merito che, integrate reciprocamente, hanno evidenziato: Moré era amministratore della Edar s.r.l. dal 12/08/2014 fino al fallimento; non consegnò le scritture contabili al curatore (che furono recuperate in modo frammentario presso terzi) e la documentazione successiva al 2013 risultava mancante; il curatore emerse che la fallita aveva emesso tra ottobre 2014 e aprile 2015 tre fatture nei confronti di MLP s.r.l. per complessivi €910.000, società che operava negli stessi locali e con attività sovrapponibile; le fatture non risultavano pagate; l'imputato ammise di aver accettato la carica pur avendo percepito una situazione economica critica. Da tali elementi le corti hanno logicamente dedotto che l'omessa tenuta/consegna delle scritture era strumentale a celare rapporti e operazioni con MLP e a procurare un ingiusto vantaggio/recare pregiudizio ai creditori, sicché era provato il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale (esclusa la configurabilità della bancarotta semplice). È stato altresì ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche per carenza di elementi positivi proposti dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020

    Norma citata in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero: riferimento formale procedurale nell'ambito dell'azione in Cassazione (nessuna interpretazione sostanziale desumibile dal testo).

  • art. 16 d.l. 228 del 2021

    Citazione formale collegata alle conclusioni del P.M.; nel testo non è stata fornita una specifica interpretazione sostanziale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti dell'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti ammessi dalla disciplina delle motivazioni di cassazione.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Ground di ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione di merito fosse logica e sufficiente e pertanto non censurabile.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Ground di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la qualificazione giuridica della condotta e la sussistenza del dolo specifico fossero correttamente valutate dai giudici di merito.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la condotta doveva essere inquadrata nella bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto invece che i fatti (occultamento/omessa tenuta scritture e finalità di cagionare pregiudizio) integrassero la bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare

    Richiamata nella motivazione per spiegare che l'occultamento/omessa tenuta delle scritture è fattispecie autonoma e alternativa sorretta dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto; i giudici di merito hanno ritenuto provata tale finalità.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti in assenza di elementi positivamente valutabili dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a €3.000,00.

Massime di principio

  • L'omessa tenuta o la mancata consegna delle scritture contabili può essere valutata dai giudici come elemento probatorio forte di dolo specifico quando sia connessa a rapporti o operazioni che appaiono funzionali a sottrarre beni o crediti alla massa fallimentare.
  • La semplice qualifica di 'amministratore formale' non esclude responsabilità se emerga che il soggetto aveva consapevolezza della situazione economica critica al momento dell'assunzione dell'incarico.
  • Fatture emesse verso società riconducibili o operanti negli stessi locali della fallita, soprattutto se non pagate e se accompagnate da mancata documentazione, possono contribuire a dimostrare l'esistenza di operazioni simulate o di occultamento a danno dei creditori.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario formulare censure che superino la normale critica ricostruttiva: mere divergenze sulla valutazione della prova raramente determinano l'accoglimento se la motivazione di merito è logica e aderente agli elementi emersi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere ritenuto corretto se la difesa non indica elementi concreti e positivi che giustifichino una valutazione favorevole.
  • La presenza di più sentenze conformi integra reciprocamente la motivazione e indebolisce le censure di inadeguatezza motivazionale poste in cassazione.
  • Quando il giudice ritiene provato il nesso funzionale tra occultamento delle scritture e pregiudizio ai creditori, la fattispecie è tipicamente inquadrata nella bancarotta fraudolenta documentale, escludendo la semplice bancarotta.

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