Cassazione Penale, Sentenza n. 46238/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione degli artt. 191 e 270 c.p.p. e vizio di motivazione per l'utilizzo delle intercettazioni disposte nel procedimento n. 30296/2016 (si deduceva l'inutilizzabilità ratione del divieto ex art. 270 c.p.p. e l'assenza del vincolo di connessione ex art. 12 c.p.p.), nonché contestazione della valutazione della documentazione contabile su cui la Corte di appello avrebbe fondato la condanna; (2) richiesta di rimodulazione della pena in relazione ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e alle circostanze favorevoli (incensuratezza, corretto comportamento processuale), con allegazione che si sarebbe dovuta applicare la pena nel minimo edittale e concedere la sospensione condizionale; (3) deduzione di inesistenza del debito tributario e richiesta di applicazione della circostanza attenuante ex art. 13‑bis d.lgs. n. 74/2000 con conseguente riduzione di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la Corte d'appello ha errato nell'escludere l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in base a un rilievo formale sull'unitarietà iniziale del procedimento, non avendo valutato concretamente la sussistenza del vincolo di connessione ex art. 12 c.p.p.; tuttavia la Cassazione ha ritenuto tale vizio ininfluente perché la sentenza di merito basava l'affermazione di responsabilità essenzialmente sulla prova documentale contabile (fatturazione falsa accertata dalla documentazione della Ecce Hotel Michelangeli s.p.a. riguardo alle fatture emesse dalla Scoderna sas), per cui le intercettazioni non sono state poste a fondamento della condanna. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la determinazione del "quantum" della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo casi eccezionali non ricorrenti nel presente caso. Il terzo motivo è inammissibile perché la questione sulla sussistenza del debito tributario non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere sollevata in cassazione, salvo ipotesi rilevabili d'ufficio che qui non ricorrono. Conseguentemente è stato confermato l'accertamento di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (artt. 81, 110 c.p., art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione irrogata in primo e secondo grado; rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali in conformità all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
"l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti è ammessa solo se i risultati delle intercettazioni siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in fragranza" (formulazione previgente applicabile ratione temporis)
Le Sezioni Unite hanno precisato che il divieto non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati connessi ex art. 12 c.p.p., purché rientrino nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p.; occorre valutare la connessione sostanziale tra procedimenti e non una nozione meramente formale di "procedimento".
art. 12 cod. proc. pen.
Usata per definire la nozione di connessione tra procedimenti: la connessione opera quando la regiudicanda oggetto dei procedimenti coincide anche solo in parte, consentendo l'utilizzo degli esiti delle intercettazioni per i reati connessi.
art. 266 cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei reati per i quali possono essere disposte intercettazioni; le risultanze utilizzabili devono rientrare nei limiti di ammissibilità previsti da questa norma.
artt. 81, 110 cod. pen.
Norme penali generali sulla continuazione/contestualità e concorso formale di reati: utilizzate per inquadrare l'imputazione contestata all'appellante.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Prevede il reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; è la norma sostanziale contestata al ricorrente.
art. 13‑bis d.lgs. n. 74/2000
Circostanza attenuante relativa al pagamento del tributo: la sua applicazione può influire sulla determinazione della pena ma la questione deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito per essere valutata.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (disciplina della pena base e delle circostanze): la loro applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo ipotesi eccezionali.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali; norma invocata per le conseguenze economiche del rigetto.
art. 15 Cost.
Richiamata dalla giurisprudenza per negare che l'autorizzazione alle intercettazioni assuma la fisionomia di una "autorizzazione in bianco"; tutela il principio del giudice e la limitazione delle forme di ingerenza sulla libertà.
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte per un procedimento possono essere utilizzate in un diverso procedimento soltanto se vi è connessione sostanziale tra i reati (art. 12 c.p.p.) oppure se risultano indispensabili per accertare delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; non è sufficiente una connessione meramente formale o il semplice emergere di reati diversi dall'attività autorizzata.
- L'eventuale illegittima utilizzazione di intercettazioni può essere insanabile se le decisioni di merito si fondano essenzialmente su altri elementi di prova indipendenti dalle intercettazioni (principio di insanabile o di non decisività).
- La quantificazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in casi eccezionali (pena manifestamente affetta da sviamento logico o sproporzionata rispetto alla media edittale).
- Questioni di fatto o dedotte per la prima volta in cassazione sono, di regola, inammissibili se non erano state proposte in appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Chi impugna deve strutturare i motivi procesuali nei precedenti gradi di giudizio: censure nuove o non sollevate tempestivamente rischiano l'inammissibilità in Cassazione, anche se rilevanti sul piano sostanziale.
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