Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per sottrazione di prodotti alcolici all'accertamento e al pagamento dell'accisa (deficit di 1.265,70 litri, oltre il 10% consentito). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art.43 e 47 d.lgs. 504/1995) per mancata prova dell'elemento soggettivo e mancata considerazione delle dichiarazioni del teste Luigi Abbate nonché della lontananza del deposito dalla sfera di controllo dell'imputato; dedotta rilevanza dell'assoluzione in altro procedimento per escludere responsabilità; richiesta rinnovazione istruttoria ex art.603 c.p.p.; 2) mancata motivazione sulla richiesta di acquisizione delle motivazioni dell'assoluzione del 17/04/2019; 3) vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis e art.133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva esaminato e respinto le censure, valutando la conoscenza dell'irregolare tenuta dei registri e l'irrilevanza dell'assoluzione in altro procedimento per fatto diverso; il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la prova richiesta in appello non era rilevante e decisiva e l'acquisizione in appello avrebbe dovuto rispettare il contraddittorio (art.526 c.p.p.); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità ai sensi dell'art.581 c.p.p., oltre che infondato nel merito poiché la Corte d'appello ha motivato correttamente il diniego delle attenuanti ex art.133 c.p. La Corte ha confermato quindi l'efficacia della sentenza impugnata (mantenendo la condanna di primo e secondo grado) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.504 del 1995, art.43, comma 1, lett. a)
art.43, comma 1, lett. a), d.lgs. n.504/1995
Norma che individua il reato relativo alla sottrazione di prodotti alcolici all'accertamento e al pagamento dell'accisa; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore in base al raffronto documentale e alle giacenze, e ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito sulla conoscenza o sull'omessa diligenza.
art.47, d.lgs. n.504/1995
Norma richiamata rispetto alle modalità di accertamento dell'accisa; la Corte territoriale ha applicato tali disposizioni nel valutare il deficit di giacenza e la contestazione penale.
codice di procedura penale, art.603
Previsione sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ha ritenuto che la richiesta di acquisizione di documenti in appello non fosse rilevante/decisiva e che comunque l'acquisizione in tale fase richiede rispetto del contraddittorio.
codice di procedura penale, art.526, comma 1
art.526, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesta che l'acquisizione probatoria in appello avvenga nel rispetto del contraddittorio; la Corte ha richiamato questo principio per escludere l'utilizzabilità di acquisizioni non conformi.
codice di procedura penale, art.581
Norma sulla inammissibilità per generiche censure in cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulle attenuanti per genericità ai sensi di questo articolo.
codice penale, art.62-bis e art.133
art.62-bis e art.133 cod. pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha valutato e ritenuto che gli elementi addotti non giustificassero l'applicazione delle attenuanti generiche, e che la domanda non fosse adeguatamente fondata.
codice di procedura penale, art.616
Norma che regola la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità: la Corte l'ha applicata condannando l'imputato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Corte costituzionale, sent. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione al principio di determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; utilizzata dalla Corte per quantificare la somma di euro 3.000,00.
Giurisprudenza (Sez.3, n.34949 del 03/11/2020, Rv.280504)
Sez.3, n.34949 del 03/11/2020, Rv. 280504
Precedente richiamato sul principio che l'acquisizione probatoria in appello richiede rilevanza e rispetto del contraddittorio; la Corte si è uniformata a tale orientamento per rigettare la richiesta di prova documentale in appello.
Massime di principio
- Le censure generiche in cassazione sono facilmente dichiarate inammissibili: bisogna indicare punti di fatto e diritto specifici e coerenti.
- La richiesta di acquisizione di prove in sede d'appello è ammessa solo se le prove sono rilevanti e decisive e se l'acquisizione avviene nel pieno rispetto del contraddittorio (art.526 c.p.p.).
- L'assoluzione in un altro procedimento non esclude automaticamente la responsabilità in un diverso procedimento quando i fatti o il quadro probatorio non coincidono; il giudice di merito deve motivare sulla rilevanza di tale assoluzione.
- Per ottenere l'applicazione di circostanze attenuanti generiche occorre che la richiesta sia fondata su elementi di fatto specifici e siano indicati i parametri di applicazione ex art.133 c.p.; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La Corte di Cassazione sanziona con condanna alle spese e somme alla Cassa delle Ammende i ricorsi inammissibili, salvo che non emergano ragioni di particolare innocenza o buona fede nella presentazione del ricorso.
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