Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello della condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per reati tributari (omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi della societa' Eurocase 2006 s.r.l. per gli anni 2012 e 2013). Priotti ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento oggettivo ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (mancata prova del superamento della soglia di punibilita' e mancata valutazione dei costi), (ii) violazione sull'elemento soggettivo (assenza di dolo specifico, mera negligenza o delega), (iii) vizio di motivazione con riferimento alla confisca dei beni sequestrati. Costantino ha dedotto: (i) carenza motivazionale nel riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto (anche in ragione della revoca della procura generale), (ii) utilizzazione di dichiarazioni e verbali della Guardia di Finanza in violazione delle norme procedurali (artt. 63, 64, 195, comma 4 c.p.p.) e denuncia di violazione degli artt. 220 disp. att. cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Priotti i primi due motivi sono stati ritenuti aspecifici e riproposizione delle stesse doglianze gia' vagliate e respinte in appello (principio della "doppia conforme"); il terzo motivo (confisca) è stato trattato come connesso ai primi e quindi anch'esso inammissibile per genericità e per contestazione in fatto delle risultanze istruttorie. Per Costantino il primo motivo (amministratore di fatto) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali e di legge (art. 2639 c.c.) e ritenuto congrua la motivazione di merito che ha evidenziato una continua e significativa attività gestoria; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità, poiché non erano indicate specifiche ragioni di diritto e fatti a fondamento. La sentenza ha altresì disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. citati (art. 616 c.p.p. e correlati). Rimangono confermate in via definitiva le decisioni di merito che avevano dichiarato la responsabilità per il reato contestato e le pene inflitte in appello (Costantino: 1 anno e 8 mesi; Priotti: 1 anno e 4 mesi), con confisca dei beni sequestrati ove applicabile.
Norme richiamate
artt. 81, 110 cod. pen.
Norme sulla concorso di persone nel reato; utilizzate per inquadrare la responsabilita' degli amministratori per i reati tributari contestati.
art. 5 d.lgs. 74/2000
Stabilisce la soglia di punibilita' per i reati tributari (omessa presentazione delle dichiarazioni). La Corte ha ritenuto legittimo l'uso dell'accertamento induttivo della Guardia di Finanza e degli uffici finanziari per verificare il superamento della soglia, purché la valutazione sia autonoma, motivata e comparativa.
art. 2639 cod. civ.
Criteri per individuare l'amministratore di fatto: chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della carica. La Corte ha applicato tale principio per confermare la qualifica di amministratore di fatto nei confronti del Costantino.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla utilizzazione di atti e dichiarazioni; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non adeguatamente specificata nel ricorso.
artt. 63, 64 cod. proc. pen.
Norme sulla verbalizzazione delle dichiarazioni dell'imputato e sulle modalita' di assunzione; la censura relativa a presunte violazioni e conseguente inutilizzabilita' e' stata ritenuta generica e non specificamente provata in cassazione.
art. 195, comma 4 cod. proc. pen.
Divieto di testimonianza per taluni ufficiali di P.G.; la Corte ha ritenuto la questione non sufficientemente dettagliata nel ricorso per cassazione.
art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Imposizione di specificita' dei motivi di ricorso (indicazione di ragioni di diritto e elementi di fatto). La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi generici in violazione di tale prescrizione.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilita' del ricorso che non specifichi correttamente le ragioni e la correlazione con la decisione impugnata; applicata per ritenere aspecifici i motivi che riproponevano in termini generici le stesse doglianze già esaminate.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità per motivi manifestamente infondati o generici; invocata per estendere l'inammissibilità anche ai motivi nuovi proposti tardivamente.
art. 585 (quarto comma) cod. proc. pen.
Disposizione in materia di impugnazioni che impedisce di estendere l'impugnazione con motivi nuovi non pertinenti; la Corte ha applicato il principio per escludere l'efficacia dei motivi nuovi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e delle sanzioni pecuniarie dato che non è stata riscontrata assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in L. n.176/2020
Norma che ha consentito lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza intervento dei difensori e del Procuratore generale; richiamata a descrivere la procedura seguita.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre in termini generici le medesime doglianze gia' esaminate e respinte in appello: occorre specificita' nella esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che le sorreggono.
- La cosiddetta "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello allineate) legittima che la Corte d'appello si limiti a richiamare la motivazione di primo grado se non vi sono censure nuove o differenti; in cassazione il controllo è limitato alla congruita' delle risposte fornite alle censure specifiche.
- L'accertamento induttivo e i verbali della Guardia di Finanza possono essere utilizzati per dimostrare il superamento della soglia di punibilita' ex art. 5 d.lgs. 74/2000, purché il giudice effettui una valutazione autonoma e motivata degli elementi e non un richiamo apodittico.
- Per riconoscere la qualifica di amministratore di fatto e' necessario dimostrare un'attivita' gestionale continua e significativa (criteri ex art. 2639 c.c. e giurisprudenza): non serve l'esercizio di tutti i poteri, ma una gestione non occasionale.
- Le doglianze procedurali basate su presunte violazioni formali (es. illegittimità di verbali o testimonianze) richiedono nel ricorso per cassazione precisa indicazione dei profili di illegittimità e dei nessi causali con la decisione impugnata; altrimenti sono inammissibili per genericità.
- Motivi nuovi introdotti in cassazione sono, di regola, inammissibili quando avrebbero potuto essere dedotti in precedenti gradi o non risultano rilevabili d'ufficio; l'articolazione tempestiva e completa dei motivi nei precedenti gradi è fondamentale.
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