Cassazione Penale, Sentenza n. 46237/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) per omesso versamento IVA (art.10-ter d.lgs.74/2000), deducendo che la crisi di liquidità dell'impresa (mancati incassi, trattenute bancarie, priorità nel pagamento di stipendi) rendeva impossibile il versamento e non costituiva scelta dolosa; 2) doglianza per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131-bis cod.pen., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel calcolo dell'ammontare eccedente la soglia di punibilità e che la rateizzazione in corso riduceva il debito sotto la soglia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e ha confermato i principi giurisprudenziali che qualificano il reato di omesso versamento IVA come punibile a titolo di dolo generico (con possibilità di dolo eventuale) e che la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza salvo dimostrazione che siano state adottate tutte le iniziative possibili, anche attingendo al patrimonio personale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha accolto la doglianza rilevando un errore materiale nel computo dell'eccedenza sulla soglia di punibilità (importi indicati erroneamente per il 2014 e 2015), ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art.131-bis cod.pen. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio su tale punto, precisando che la conferma della responsabilità penale resta irrevocabile (formazione progressiva del giudicato).
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Il reato di omesso versamento IVA è punibile a titolo di dolo generico (anche eventuale); la prova del dolo può desumersi dalla dichiarazione e dall'obbligo di accantonare e organizzare le risorse per il versamento. La crisi di liquidità non esclude il dolo salvo prova che tutte le misure possibili siano state adottate e che l'impossibilità sia per cause non imputabili all'imprenditore.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile con grande cautela ai reati tributari soggetti a soglia di punibilità (250.000 euro per l'art.10-ter): può valere solo se l'ammontare omissione è vicinissimo alla soglia o di poco superiore; un superamento significativo esclude la particolare tenuità.
art. 51 cod. pen.
Richiamato per chiarire che il pagamento degli stipendi non giustifica, al di fuori delle procedure concorsuali, l'omissione del versamento IVA: l'ordine di preferenza dei crediti opera nelle procedure esecutive/fallimentari e non può essere invocato per escludere il dolo penale.
Massime di principio
- L'omesso versamento dell'IVA integra il reato quando sussiste la coscienza e volontà di non versare (dolo generico); la semplice crisi di liquidità non è di per sé esimente.
- Per escludere la colpevolezza a causa di crisi di liquidità occorre provare che siano state adottate tutte le iniziative possibili per reperire risorse (anche atti a compromettere il patrimonio personale) e che l'impossibilità fosse indipendente dalla volontà dell'imprenditore.
- La mancata riscossione di crediti da clienti rientra nel rischio ordinario d'impresa e, salvo casi particolari (es. regime IVA per cassa), non esclude il dolo relativo all'omesso versamento dell'IVA.
- Il pagamento degli stipendi non giustifica penalmente l'omesso versamento IVA al di fuori di procedure concorsuali: la priorità dei crediti da lavoro vale nelle procedure concorsuali/esecutive e non come esimente penale.
- La causa di non punibilità ex art.131-bis è applicabile solo se l'ammontare dell'omissione è molto prossimo alla soglia di punibilità prevista dalla norma tributaria; un consistente superamento della soglia normalmente preclude l'applicazione della particolare tenuità.
- Errori materiali o di calcolo nella determinazione dell'importo eccedente la soglia di punibilità possono determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame del solo profilo relativo all'art.131-bis, fermo restando il consolidamento della responsabilità accertata (formazione progressiva del giudicato).
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