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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19553/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del destinatario, del provvedimento con cui il Prefetto aveva disposto la revoca della patente di guida a seguito di una violazione dell’art. 179, comma 2-bis, del codice della strada. Dopo il rigetto dell’opposizione davanti al Giudice di pace e il successivo rigetto dell’appello da parte del Tribunale, il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi correlati. In sintesi, denunciava: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’art. 179, comma 6-bis, c.d.s. consentirebbe agli accertatori, in caso di sospetta alterazione o malfunzionamento di cronotachigrafo o limitatore di velocità, solo di disporre verifiche presso un’officina, e non di imporre al conducente prove su strada, nella specie descritte come una spinta del veicolo a velocità elevata; 2) errore nell’interpretazione del verbale di accertamento, poiché secondo il ricorrente in esso sarebbe stata contestata soltanto la manomissione del cronotachigrafo e il mancato funzionamento del limitatore, con conseguente applicazione della sospensione e non della revoca della patente; 3) in via complessiva, censura delle modalità di accertamento ritenute contra legem. La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stato prodotto o comunque reso conoscibile il verbale né indicato in modo adeguato in che modo le modalità di controllo avessero inciso sulle conclusioni; inoltre ha osservato che il ricorrente non aveva neppure prospettato una nullità comminata dalla legge per l’uso di quelle modalità di verifica, né un concreto errore nelle conclusioni degli accertatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure, pur formalmente costruite come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in sostanza a contestare la lettura del verbale di accertamento e le modalità operative degli agenti senza però fornire un adeguato supporto di autosufficienza. La Corte ha richiamato inoltre il principio, desunto dalle Sezioni Unite, secondo cui il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. comporta una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso sia incompatibile con l’orientamento consolidato di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l’intimata non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che contesti la lettura di un verbale di accertamento deve essere autosufficiente: occorre riprodurre o rendere comunque conoscibile il contenuto dell’atto rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatto non possono tradursi in una generica richiesta di nuovo esame del merito o degli atti, se il ricorrente non indica in modo puntuale il fatto decisivo omesso e la sua incidenza causale.
  • In materia di accertamento di illeciti stradali, l’eventuale contestazione delle modalità operative degli agenti non è ammissibile in cassazione in assenza di una specifica norma che commini nullità per quel tipo di verifica e in assenza della deduzione di un concreto errore nelle conclusioni raggiunte.
  • Il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera motivo per motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando la censura non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato.
  • La mera allegazione di una violazione procedurale o tecnica, senza indicare la sua concreta incidenza sul risultato dell’accertamento, non è sufficiente a fondare l’annullamento del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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