Cassazione Civile, Ordinanza n. 19553/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del destinatario, del provvedimento con cui il Prefetto aveva disposto la revoca della patente di guida a seguito di una violazione dell’art. 179, comma 2-bis, del codice della strada. Dopo il rigetto dell’opposizione davanti al Giudice di pace e il successivo rigetto dell’appello da parte del Tribunale, il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi correlati. In sintesi, denunciava: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’art. 179, comma 6-bis, c.d.s. consentirebbe agli accertatori, in caso di sospetta alterazione o malfunzionamento di cronotachigrafo o limitatore di velocità, solo di disporre verifiche presso un’officina, e non di imporre al conducente prove su strada, nella specie descritte come una spinta del veicolo a velocità elevata; 2) errore nell’interpretazione del verbale di accertamento, poiché secondo il ricorrente in esso sarebbe stata contestata soltanto la manomissione del cronotachigrafo e il mancato funzionamento del limitatore, con conseguente applicazione della sospensione e non della revoca della patente; 3) in via complessiva, censura delle modalità di accertamento ritenute contra legem. La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stato prodotto o comunque reso conoscibile il verbale né indicato in modo adeguato in che modo le modalità di controllo avessero inciso sulle conclusioni; inoltre ha osservato che il ricorrente non aveva neppure prospettato una nullità comminata dalla legge per l’uso di quelle modalità di verifica, né un concreto errore nelle conclusioni degli accertatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure, pur formalmente costruite come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in sostanza a contestare la lettura del verbale di accertamento e le modalità operative degli agenti senza però fornire un adeguato supporto di autosufficienza. La Corte ha richiamato inoltre il principio, desunto dalle Sezioni Unite, secondo cui il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. comporta una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso sia incompatibile con l’orientamento consolidato di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l’intimata non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 179, comma 2-bis, cod. strada
norma posta a base del provvedimento prefettizio di revoca della patente per la violazione contestata.
art. 179, comma 6-bis, cod. strada
richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di sospetta alterazione o malfunzionamento dei dispositivi, gli accertatori possano disporre verifiche presso un’officina; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità.
invocati per contestare la valutazione del materiale probatorio e del verbale di accertamento.
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatto decisivo.
la Corte richiama il filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato.
richiamato incidentalmente nel passaggio sul possibile rilievo della declaratoria di inammissibilità ai fini dell’impugnazione incidentale.
richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità fondato su ragioni di merito.
citato nel medesimo contesto comparativo relativo alla funzione di filtro.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
citata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che contesti la lettura di un verbale di accertamento deve essere autosufficiente: occorre riprodurre o rendere comunque conoscibile il contenuto dell’atto rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
- Le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatto non possono tradursi in una generica richiesta di nuovo esame del merito o degli atti, se il ricorrente non indica in modo puntuale il fatto decisivo omesso e la sua incidenza causale.
- In materia di accertamento di illeciti stradali, l’eventuale contestazione delle modalità operative degli agenti non è ammissibile in cassazione in assenza di una specifica norma che commini nullità per quel tipo di verifica e in assenza della deduzione di un concreto errore nelle conclusioni raggiunte.
- Il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera motivo per motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando la censura non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato.
- La mera allegazione di una violazione procedurale o tecnica, senza indicare la sua concreta incidenza sul risultato dell’accertamento, non è sufficiente a fondare l’annullamento del provvedimento impugnato.
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