Cassazione Civile, Ordinanza n. 17159/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra un dipendente e la società datrice. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento del diritto a che le maggiorazioni percepite per il lavoro domenicale fossero computate nella retribuzione utile ai fini del calcolo degli emolumenti indiretti e differiti, ottenendo in primo e secondo grado la condanna della società al pagamento della somma quantificata dal CTU. Era invece stata respinta la domanda relativa al lavoro prestato nelle giornate del 15 agosto e del 25 e 31 dicembre. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali, assumendo che la Corte d'appello avesse errato nell'interpretazione dell'art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG e della nota a verbale, nonché nel ritenere formato o comunque irrilevante un giudicato interno; (2) violazione delle nozioni di continuità e non occasionalità desumibili dall'art. 2120 c.c. in tema di incidenza di elementi retributivi sugli istituti indiretti e differiti; (3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo la mancanza di prova della continuità della prestazione domenicale; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo con riferimento alle doglianze in appello e alla eccezione di prescrizione, richiamando l'art. 2943, comma 4, c.c. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli infondati perché non coglievano la ratio decidendi: la sentenza impugnata non si fondava solo sull'interpretazione della disciplina collettiva, ma anche sull'accertamento in fatto della continuità della prestazione, già compiuto dal giudice di merito; inoltre, è stata esclusa la formazione di un giudicato interno sfavorevole al lavoratore, che non aveva l'onere di proporre appello incidentale essendo risultato vittorioso sulla domanda principale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, e perché mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto in sede di legittimità; è stata inoltre ribadita la corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. e i limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato respinto perché la decisione d'appello era conforme al principio per cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da un regime di stabilità adeguato dopo la l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, la prescrizione dei crediti di lavoro non ancora prescritti decorre dalla cessazione del rapporto, non durante il rapporto stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale nella base di calcolo degli emolumenti indiretti e differiti e aveva condannato la società al pagamento della somma di euro 12.320,31, oltre al carico delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi attinenti all'interpretazione della disciplina collettiva e al giudicato interno, inammissibile la censura che confondeva violazione di legge e omesso esame di fatto, e infondato il motivo sulla prescrizione, applicando il principio secondo cui la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto nei rapporti non assistiti da stabilità sufficiente.
Norme richiamate
La censura ex art. 112 c.p.c. è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda o sulle eccezioni rilevanti; i motivi del ricorso non coglievano la ratio decidendi.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha escluso la formazione del giudicato interno invocato dalla ricorrente.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla pretesa carenza di impugnazione sul punto.
Richiamato nel primo motivo; la Corte ha escluso che il controricorrente dovesse proporre appello incidentale sulla domanda già accolta in suo favore.
Richiamato nel primo motivo per invocare il giudicato interno; la Corte ne ha escluso l'operatività nel senso sostenuto dalla società.
Richiamato in tema di interpretazione della disciplina collettiva; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura perché non confrontata con l'accertamento in fatto della continuità della prestazione.
Richiamato dalla ricorrente per le nozioni di continuità e non occasionalità; la Corte ha osservato che la censura non agganciava la reale ratio della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata nei motivi relativi a errori processuali; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto i primi motivi infondati e il terzo formulato in modo promiscuo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile ove usato per ottenere una rivalutazione del merito o miscelato con censure di violazione di legge.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello gravato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo 'minimo costituzionale'.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione ai casi di motivazione mancante o apparente, che avrebbero comportato nullità della sentenza; la Corte ha escluso tali vizi.
Richiamato nel quarto motivo per la prescrizione; la Corte ha applicato invece il principio secondo cui la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto nei rapporti di lavoro non stabilizzati.
Con l'art. 2935 c.c. è stato richiamato per affermare che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto in assenza di stabilità del posto.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei crediti di lavoro discussi, la Corte ha fatto decorrere il termine dalla cessazione del rapporto.
art. 1-bis dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Richiamata per il mutato regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
Richiamato insieme alla L. n. 92 del 2012 per escludere un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è infondato il motivo che colpisce un argomento secondario senza aggredire la reale base logica della decisione.
- L'eccezione di giudicato interno non può essere invocata contro la parte vittoriosa sulla domanda principale quando essa non aveva interesse a proporre impugnazione incidentale sul capo di decisione favorevole.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o delle argomentazioni del giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio tra le parti; non ricorre se la censura mira semplicemente a contestare la valutazione delle prove.
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di un adeguato regime di stabilità, i crediti di lavoro non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 decorrono in prescrizione dalla cessazione del rapporto, non durante il suo svolgimento.
- La prescrizione dei crediti di lavoro va coordinata con l'effettiva possibilità di far valere il diritto: quando la tutela contro il licenziamento non assicura sufficiente stabilità, il lavoratore non è messo in condizione di agire utilmente in costanza di rapporto.
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