Cassazione Civile, Ordinanza n. 33363/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza eseguita presso un immobile della contribuente, l'Amministrazione finanziaria emetteva quattro avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, contestando ricavi non contabilizzati e l'esercizio di un'attività imprenditoriale di locazione di camere, con recupero di maggiori imposte dirette e IVA. La contribuente impugnava gli atti sostenendo che mancassero i presupposti per qualificare l'attività come imprenditoriale e, in particolare, per applicare l'IRAP in assenza di autonoma organizzazione. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente all'IRAP. In appello la contribuente insisteva sulla pretesa contraddittorietà della decisione e sull'effetto di giudicato interno derivante dall'annullamento dell'IRAP. In Cassazione proponeva tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito giudicato interno sulla mancanza dei presupposti dell'imposizione; nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura mirava in sostanza a contestare l'apprezzamento di merito e la sufficienza della motivazione, e comunque non indicava una decisiva diversità tra le ragioni poste a base delle due decisioni di merito, in presenza di doppia conforme. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza di primo grado aveva escluso solo il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, non anche l'abitualità dell'attività, sicché non si era formato alcun giudicato interno sul punto invocato dalla ricorrente. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la motivazione della CTR non era affetta da nullità: il riferimento alla conferma dell'atto impugnato andava letto, nel complesso della motivazione, come conferma dei soli recuperi diversi dall'IRAP già esclusa in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo dei ricavi non contabilizzati
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
dopo la riforma del 2012 consente solo il controllo sul mancato esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione della sufficienza della motivazione o delle prove
il giudicato interno opera solo su quanto effettivamente deciso; non si estende a circostanze di fatto non escluse dalla sentenza di merito
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione riguarda solo le ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente o contrasto irriducibile
art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1
la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è sindacabile solo nella misura del "minimo costituzionale"
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece deducibile per contestare la valutazione delle prove, la sufficienza della motivazione o il mancato esame di singole argomentazioni difensive.
- La 'doppia conforme' rende inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica specificamente una diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi effettivamente decisi; non può essere esteso a profili fattuali o giuridici che la sentenza di primo grado non abbia escluso, ancorché la relativa statuizione abbia comportato l'annullamento parziale dell'atto impositivo.
- La nullità della sentenza per motivazione sussiste soltanto nelle ipotesi di assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è più ammessa la censura di mera insufficienza o contraddittorietà logica della motivazione.
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