Cassazione Penale, Sentenza n. 29065/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Lecce che aveva confermato in parte e annullato in parte il sequestro preventivo su immobili/ manufatti abusivi in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La difesa eccepiva (1) tardività della decisione del riesame rispetto al termine perentorio di cui all'art. 311 c.p.p., comma 5-bis; (2) omissione di valutazione della mancata esercitazione dell'azione penale rispetto al piano seminterrato (che non era incluso nell'imputazione); (3) intervenuta prescrizione dei reati per lavori ultimati nel 2006; (4) mancanza del periculum in mora e quindi illegittimità della misura cautelare in relazione alle opere preesistenti e all'incidenza urbanistica.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo ritenendo la motivazione sulle esigenze cautelari carente: l'ordinanza impugnata aveva rinviato alle considerazioni di una precedente ordinanza che però non era stata esaminata dalla sentenza rescindente in relazione al periculum in mora. Per le altre censure la Corte le ha ritenute infondate: il termine di 10 giorni decorrente ai fini dell'art. 311, comma 5-bis, è quello dalla ricezione degli atti richiesti al Tribunale; la mancata inclusione del seminterrato nell'imputazione non equivale automaticamente a rinuncia all'azione penale; e le questioni sulla prescrizione e sulla qualificazione delle opere hanno natura di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente l'ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Il termine per la decisione nel riesame in sede di rinvio decorre dalla ricezione, da parte del Tribunale, degli atti nuovamente richiesti all'autorità procedente; non dalla data di deposito della sentenza della Corte di cassazione.
Prevede l'avviso all'autorità procedente per la trasmissione degli atti utili al giudizio cautelare; la ricezione di tali atti segna la decorrenza del termine per la decisione anche in sede di rinvio.
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze cautelari è ammesso, ma la Corte di cassazione è chiamata a verificare vizi di diritto; il rimedio non può essere usato per rinnovare valutazioni di merito.
Sull'esigenza della misura cautelare (periculum in mora) è richiesta motivazione specifica; la mancanza di motivazione su questo profilo comporta annullamento con rinvio.
Norme sulla prescrizione (durata e decorrenza) che implicano valutazioni di fatto e di prova; la Corte ha ritenuto che questioni di prescrizione fondate su valutazioni probatorie siano di merito e non rilevabili in cassazione laddove si chieda una rivalutazione degli accertamenti.
D.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c) e d)
Richiamato come norma penale edilizia contestata (abusi edilizi); la Corte non ha ritenuto dimostrata la prescrizione o l'errore di qualificazione delle opere per via sommaria in sede di legittimità.
Norma penale relativa alla tutela del paesaggio; contestata per le opere in area vincolata, ma la Corte ha trattato la questione come potenzialmente afferente al merito degli accertamenti materiali.
Sez. U., n. 27104/2020 (Calella Vito)
Giurisprudenza costituita secondo cui il giudizio di rinvio deve svolgersi con pieno esame del materiale probatorio e che i termini decorrono dalla ricezione degli atti richiesti al Tribunale; conferma l'autonomia del giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Il termine di 10 giorni per la decisione del riesame (art. 311, comma 5-bis) decorre dalla ricezione da parte del Tribunale degli atti richiesti all'autorità procedente e non dalla data della sentenza di cassazione; pertanto eventuali lagnanze di tardività devono verificare la data di ricezione degli atti.
- La Corte di cassazione è un rimedio di legittimità: non è ammesso usare l'art. 325 c.p.p. per rinnovare valutazioni di merito (p.es. sulla qualificazione tecnica delle opere o sulla data di consumazione dell'abuso). Questioni probatorie e di fatto devono essere affrontate in sede di merito.
- La mancata inclusione di una porzione di opere nell'imputazione non equivale automaticamente a rinuncia dell'azione penale nei confronti di quella porzione; l'effetto favorevole per l'imputato va valutato caso per caso e richiede provvedimenti formali (archiviazione) per essere considerato definitivo.
- Le esigenze cautelari (in particolare il periculum in mora) richiedono una motivazione specifica e autonoma: un richiamo generico a precedenti motivazioni non esaurisce l'obbligo motivazionale in sede di riesame o di rinvio.
- Se l'ordinanza cautelare è annullata per vizi motivazionali relativi alle esigenze cautelari, il giudice di rinvio deve riesaminare l'intera materia cautelare alla luce di tutti gli atti disponibili e fornire nuova, specifica e congrua motivazione.
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