Sentenza n. 2758/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Quinta Stralcio, del 9 gennaio 2025, n. 372, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento d’ufficio di 36 provvedimenti di accoglimento di richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici e conseguente richiesta di restituzione degli incentivi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il GSE aveva annullato d’ufficio 36 provvedimenti di approvazione di richieste di verifica e certificazione relative a risparmi energetici, nonché il successivo atto di richiesta di restituzione degli incentivi. In primo grado aveva sostenuto che il GSE avesse esercitato il potere di autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990, con conseguente violazione del termine ragionevole, dell’obbligo di motivazione, dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità. Aveva inoltre censurato la richiesta di integrazione documentale, ritenuta sproporzionata, non adeguatamente motivata, non prevista dalle Linee Guida applicabili e incompatibile con il d.m. 28 dicembre 2012, nonché l’assimilazione della mancata produzione documentale alle ipotesi di falsità o mendacità. In appello ha dedotto nove motivi: erronea qualificazione dell’intervento come attività di verifica e controllo anziché autotutela; violazione dei limiti temporali e sostanziali dell’art. 21-nonies; violazione dell’affidamento e della proporzionalità; illegittimità delle richieste documentali per modalità, oggetto e termine assegnato; illegittimità derivata della richiesta di restituzione; omessa pronuncia sulle domande di accertamento e di condanna, anche in forma specifica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha qualificato l’atto del GSE come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, e non come esercizio del potere di verifica e controllo ex art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011. La qualificazione deriva sia dal dato formale, poiché l’atto era espressamente denominato annullamento d’ufficio, sia dal contenuto sostanziale: il GSE non aveva contestato falsità, mendacità, inadempimenti o sopravvenuta carenza dei requisiti, ma aveva rivalutato la completezza dell’istruttoria già conclusa positivamente. Il provvedimento era illegittimo perché non indicava l’illegittimità originaria degli atti di approvazione delle RVC e fondava l’annullamento sulla sola mancata presentazione delle osservazioni e dei documenti richiesti. Inoltre, per 19 dei 36 provvedimenti, adottati tra il 13 agosto e l’8 settembre 2016, non era stato rispettato il termine ragionevole di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies nel testo applicabile ratione temporis. Il GSE aveva altresì trasformato i controlli a campione in un controllo massivo e generalizzato: aveva richiesto, entro dieci giorni, una documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalle Linee Guida del 2011 e aveva avviato, in soli due giorni, procedimenti analoghi riguardanti complessivamente 111 RVC. Tale modalità violava i principi di proporzionalità, imparzialità, trasparenza, equità e contraddittorio, nonché il limite secondo cui i controlli devono riguardare singole richieste o specifici progetti e non l’intera attività dell’operatore. La richiesta di restituzione degli incentivi, qualificata come atto di autotutela esecutiva, è stata annullata in via derivata per i medesimi vizi dell’atto presupposto. Le domande di accertamento e di condanna sono state ritenute assorbite o comunque soddisfatte dall’annullamento, idoneo a conservare i benefici originariamente riconosciuti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
termine ragionevole, non superiore a diciotto mesi ex art. 21 nonies della l. n. 241/90 nel testo applicabile ratione temporis
L’annullamento d’ufficio richiede la sussistenza dei relativi presupposti, una motivazione sull’illegittimità originaria dell’atto e il rispetto del termine ragionevole; nel caso concreto il termine di diciotto mesi non è stato rispettato per 19 provvedimenti.
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
La disposizione disciplina il potere di verifica e controllo del GSE, distinto dall’autotutela decisoria; non può essere utilizzata per rivalutare genericamente la completezza di procedimenti già definiti senza contestare falsità, inadempimenti o sopravvenuta carenza dei requisiti.
art. 14 delibera EEN 9/11 del 27 ottobre 2011
I controlli sui progetti relativi ai certificati bianchi devono svolgersi secondo modalità puntuali, su singoli progetti o richieste, nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità, trasparenza, proporzionalità, equità e contraddittorio; non possono trasformarsi in controlli massivi e generalizzati.
imparzialità, economicità, trasparenza; principi dell’ordinamento comunitario
I controlli amministrativi devono rispettare i principi generali dell’azione amministrativa, incluso quello di proporzionalità richiamato attraverso i principi dell’ordinamento comunitario.
La domanda di condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione soggettiva non richiede una pronuncia ulteriore quando l’annullamento dell’atto lesivo è già pienamente satisfattivo dell’interesse alla conservazione del beneficio.
La domanda di risarcimento in forma specifica non comporta una tutela ulteriore quando l’annullamento degli atti illegittimi ricostituisce integralmente la situazione giuridica lesa.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, dopo avere riconosciuto un beneficio all’esito di un procedimento, rivaluta la completezza dell’istruttoria senza contestare falsità o mendacità delle dichiarazioni, inadempimenti alle condizioni del beneficio o sopravvenuta carenza dei requisiti, l’intervento rientra nell’autotutela decisoria e non nella decadenza o nel mero potere di verifica.
- L’annullamento d’ufficio di provvedimenti favorevoli deve indicare l’illegittimità originaria dell’atto e non può fondarsi esclusivamente sulla mancata presentazione, da parte del beneficiario, di documenti richiesti successivamente dall’amministrazione.
- Nel testo dell’art. 21-nonies l. 241/1990 applicabile ratione temporis, il termine ragionevole non superiore a diciotto mesi costituisce un limite all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici; la sua violazione comporta l’illegittimità dell’autotutela per gli atti risalenti oltre tale limite.
- I controlli sui progetti incentivati disciplinati da regole che prevedono verifiche a campione devono riguardare singole richieste o specifici progetti e non possono trasformarsi in un controllo massivo e generalizzato sull’attività complessiva dell’operatore economico.
- La richiesta di una quantità numericamente anomala di documenti, non espressamente prevista dalla disciplina dei controlli, entro un termine eccessivamente breve e in assenza di contestazioni puntuali, viola i principi di proporzionalità, trasparenza, equità e contraddittorio.
- L’atto di recupero o restituzione degli incentivi, se fondato esclusivamente su un provvedimento di annullamento d’ufficio illegittimo, è viziato in via derivata e deve essere annullato.
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