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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15040/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti, tutti pensionati ed ex dipendenti, avevano chiesto di accertare la nullità, inefficacia o annullabilità della disdetta comunicata dalla società datrice di lavoro con cui era stato soppresso, dal 1 gennaio 2016, il beneficio dell'80% sulla tariffa di vendita dell'energia elettrica previsto dalla contrattazione collettiva del settore elettrico. In via principale domandavano l'accertamento del diritto a conservare l'agevolazione, la declaratoria di inadempimento contrattuale e la condanna al ripristino del beneficio e al risarcimento del danno patrimoniale pari allo sconto non fruito. In subordine, invocavano l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e, in via ulteriormente gradata, la condanna al pagamento della c.d. una tantum secondo i criteri degli accordi collettivi del 2011. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciavano violazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. e dell'art. 3 Cost., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato il CCNL del 1996 e attribuito all'agevolazione natura non retributiva, senza considerare che il recesso del 2015 sarebbe stato contrario a correttezza e buona fede; secondo i ricorrenti, il beneficio era stato mantenuto per i già dipendenti nel 1996 e quindi la successiva disdetta non poteva eliminarlo nei loro confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo e confermando la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva respinto le domande dei lavoratori. La Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui l'agevolazione tariffaria ENEL non ha natura retributiva, perché non è correlata alla qualità o quantità della prestazione lavorativa, e non integra un diritto quesito intangibile, ma solo una aspettativa al mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in cassazione, in assenza di specifiche censure, la valutazione di merito sulla conformità a correttezza e buona fede del recesso datoriale. In conseguenza del rigetto, ha condannato i ricorrenti alle spese di lite e, trattandosi di definizione conforme alla proposta accelerata, anche alla condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale parametro di correttezza nei rapporti obbligatori e nella valutazione del recesso datoriale, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 1366 c.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificava rispetto a quale oggetto negoziale e in che modo sarebbe stato violato il canone di interpretazione di buona fede

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per sostenere la contrarietà a buona fede della disdetta, ma senza esito favorevole per i ricorrenti

  • art. 3 Cost.

    invocato dai ricorrenti, senza che la Corte vi riconoscesse rilievo decisivo

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come base del motivo di ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento accelerato e per la proposta di definizione anticipata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito di istanza di decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata nella motivazione

  • art. 2041 c.c.

    invocato in via subordinata per l'azione di arricchimento senza causa, ma escluso perché l'arricchimento della società trovava titolo nel legittimo esercizio del recesso

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nelle domande per la risoluzione/inadempimento, ma non accolto

  • art. 2112 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità solidale dei soggetti del gruppo in caso di successione nel rapporto

  • art. 36 Cost.

    la Corte ha escluso che il beneficio tariffario fosse sottratto al canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione perché non aveva natura retributiva

  • art. 12 L. 153/1969

    richiamato per spiegare che l'assoggettamento a contribuzione di un'erogazione non ne trasforma la natura nell'ambito del rapporto di lavoro

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna aggravata in quanto il ricorso è stato definito in conformità alla proposta accelerata e la valutazione legale tipica fa presumere abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

  • d.lgs. 149/2022

    richiamato per la disciplina del procedimento accelerato e per la modifica dell'art. 380-bis c.p.c.

  • d.lgs. 164/2024, art. 3, comma 4, lett. n)

    richiamato per l'eliminazione del requisito della nuova procura speciale nell'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.

  • d.lgs. 164/2024, art. 7, comma 1

    richiamato per l'applicazione temporale della modifica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato nel medesimo rilievo sulla non incompatibilità del consigliere relatore/proponente

Massime di principio

  • Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva, se non è correlato in modo sinallagmatico alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, non assume natura retributiva e può essere disciplinato o cessato secondo le regole proprie della fonte collettiva che lo ha istituito.
  • Nel rapporto di lavoro di durata, il diritto quesito si configura solo per situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese; non ricorre invece per mere aspettative alla conservazione futura di un trattamento collettivo più favorevole.
  • L'assoggettamento fiscale o contributivo di una utilità riconosciuta al lavoratore non è decisivo per qualificarla come retribuzione nel rapporto di lavoro, poiché tali qualificazioni rispondono a finalità proprie del diritto tributario o previdenziale.
  • La valutazione della conformità a correttezza e buona fede del recesso da un vincolo di durata indeterminata è essenzialmente accertamento di merito e, se logicamente e adeguatamente motivato, non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • L'azione generale di arricchimento è esclusa quando il vantaggio patrimoniale del convenuto trovi una giustificazione causale in un esercizio legittimo del diritto, come il recesso da un vincolo contrattuale di durata indeterminata.
  • Nel procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente infondati, la definizione conforme alla proposta può legittimare la condanna aggravata per abuso del processo e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaArricchimento senza causa

Testo integrale

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