Cassazione Civile, Ordinanza n. 33468/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento TARSU emessi per gli anni 2009-2013 con riferimento a un'area situata nel porto turistico di un Comune. La società contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, di non essere soggetto passivo del tributo perché non concessionaria dell'area demaniale ma soltanto affidataria, ex art. 45-bis cod. nav., di alcuni servizi; ha inoltre dedotto la prescrizione delle pretese. In appello la società ha articolato ulteriori censure sulla mancanza di potestà impositiva del Comune, sul difetto di legittimazione del Comune per aree del demanio marittimo, sull'erronea applicazione dell'art. 45-bis cod. nav. e sulla carenza di motivazione degli avvisi, anche quanto a quantum e sanzioni. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione del divieto di nova e dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR considerato nuove alcune eccezioni; 2) violazione delle norme sulla potestà impositiva TARSU nelle aree portuali e della disciplina del demanio marittimo e dell'affidamento ex art. 45-bis cod. nav.; 3) violazione delle norme su decadenza e prescrizione e sull'applicabilità della TARSU dopo il 2009; 4) violazione dell'obbligo di motivazione degli avvisi e delle regole sulle sanzioni; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, lamentando l'erronea valutazione probatoria e la mancata considerazione della mancata costituzione del Comune. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato; ha rilevato che varie questioni erano nuove o non specificamente dedotte nei gradi di merito, e ha affermato che, in assenza di un'autorità portuale istituita ex lege, non opera la deroga al regime ordinario di privativa comunale TARSU; ha inoltre confermato che la TARSU era applicabile fino al 2013 e che il principio di non contestazione non può essere invocato in modo utile contro fatti introdotti tardivamente o in presenza di mancata costituzione della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi a prescrizione, decadenza, novità delle eccezioni, motivazione degli avvisi, sanzioni e violazione dell'art. 115 c.p.c. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la pretesa TARSU del Comune, sulla base dell'accertamento di fatto circa la disponibilità dell'area da parte della società in forza del contratto di affidamento e dell'assenza di una autorità portuale che escludesse la privativa comunale. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario
invocato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione nei limiti in cui le questioni siano nuove o non coltivate correttamente nei gradi di merito
art. 62, comma 5, d.lgs. 507/1993
richiamato in relazione alla disciplina del presupposto TARSU e alla tassazione delle aree
art. 2 d.lgs. 182/2003
richiamato nel contesto della disciplina dei porti e delle competenze
art. 3 d.lgs. 182/2003
richiamato nel contesto della disciplina dei porti e delle competenze
richiamato tra le norme sulla ripartizione di competenze amministrative
richiamato nel quadro normativo relativo ai porti e alle competenze gestorie
art. 8 d.l. 533/1966
richiamato nel quadro normativo relativo ai porti e alle competenze gestorie
richiamato nel quadro normativo relativo ai porti e alle competenze gestorie
art. 1 DPCM 21 dicembre 1995
richiamato nel quadro normativo relativo ai porti e alle competenze gestorie
DM 17 gennaio 2003
richiamato nel quadro normativo relativo ai porti e alle competenze gestorie
richiamato per la disciplina della destinazione demaniale e delle attribuzioni connesse
richiamato come base del contratto di affidamento di servizi; la Corte osserva che l'affidamento di servizi presuppone comunque la disponibilità dell'area
art. 1, comma 161, l. 296/2006
richiamato per la decadenza della pretesa tributaria; la relativa eccezione è stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile
art. 5, comma 4, d.l. 102/2013
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della TARSU dopo il 2009; la Corte respinge la tesi e ribadisce la perdurante applicabilità fino al 2013
richiamato in tema di sanzioni e possibile cumulo giuridico, ma la censura è stata ritenuta generica e non decisiva
richiamato sul principio di non contestazione; la Corte esclude la violazione perché la mancata costituzione dell'ente non produce automaticamente l'effetto del fatto non contestato e perché i fatti dedotti erano tardivi
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello impedisce di introdurre per la prima volta questioni non dedotte in primo grado; in cassazione la censura è scrutinabile solo se la questione era stata coltivata nei gradi di merito o è comunque decidibile in puro diritto senza nuovi accertamenti di fatto.
- La TARSU continua ad applicarsi fino al 2013, salvo che risulti istituita nell'area interessata un'autorità portuale investita ex lege della competenza in materia di rifiuti; la sola presenza dell'autorità marittima non è sufficiente a derogare al regime ordinario di privativa comunale.
- In materia di aree portuali, l'affidamento ex art. 45-bis cod. nav. di servizi collegati all'area può implicare, ai fini tributari, la disponibilità dell'area stessa se ciò risulta dall'accertamento di fatto del giudice di merito; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- L'eccezione di prescrizione, se non coltivata nei gradi di merito, non può essere proposta utilmente in cassazione; la diversa questione della decadenza, se introdotta per la prima volta in appello, è a sua volta inammissibile perché nuova.
- Il principio di non contestazione non esonera dalla prova dei fatti introdotti tardivamente, né opera automaticamente contro la parte che non si sia costituita in giudizio; in particolare, nel processo tributario l'Amministrazione non ha un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già esposti nell'atto impositivo.
- Censure sulla motivazione dell'avviso e sulle sanzioni devono essere specifiche e sorrette dall'allegazione dei relativi presupposti fattuali fin dal ricorso introduttivo; doglianze generiche non possono essere recuperate in appello o in cassazione.
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