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Sentenza

Sentenza n. 1650/2026 - Napoli, Sezione 7

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Torre Annunziata (NA) sulla richiesta di certificazione attestante la classificazione della Strada denominata Via Bottaro ed, in particolare, il tratto stradale insistente tra la SS 145 e Via Provinciale Vigne Sant'Antonio, formulata dalla ricorrente in data 04/02/2025.

Giustizia amministrativa202505900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di certificazione della classificazione del tratto di Via Bottaro compreso tra la SS 145 e Via Provinciale Vigne Sant’Antonio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa istante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune di Torre Annunziata sulla richiesta, presentata via PEC il 4 febbraio 2025 e protocollata il 5 febbraio 2025, di rilascio di una certificazione relativa alla classificazione della strada denominata Via Bottaro. L’istanza è stata formulata anche in considerazione dell’annullamento in autotutela della precedente nota del Comandante della Polizia municipale che aveva qualificato il tratto stradale come strada urbana di quartiere, categoria E. Sono state dedotte la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria, la violazione del giusto procedimento e ulteriori profili di illegittimità. La società ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990. La norma impone all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti conseguenti obbligatoriamente a un’istanza o da iniziare d’ufficio e stabilisce, in mancanza di un diverso termine, il termine legale suppletivo di trenta giorni. Nel caso concreto, il Comune, ricevuta la richiesta di certificazione, non aveva adottato alcuna determinazione espressa entro il termine applicabile. Il giudice ha quindi ordinato al Comune di pronunciarsi sulla richiesta e di comunicare la relativa determinazione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale, quantificato in 1.000 euro, è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

    L’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, in assenza di un termine specifico, opera il termine legale suppletivo di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell’istanza.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata tra le censure della ricorrente, ma la sentenza fonda l’accoglimento specificamente sulla violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990.

  • art. 31 c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 117 c.p.a., la base processuale dell’azione contro il silenzio-inadempimento.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Giustifica il dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Quando un procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza del privato, l’amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso; in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dalla disciplina applicabile, opera il termine suppletivo di trenta giorni previsto dall’art. 2 della l. n. 241/1990.
  • Il silenzio-inadempimento non richiede soltanto il decorso del termine astrattamente previsto per il procedimento, ma presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere, desumibile dalla legge, dai principi generali o dalle peculiarità del rapporto tra amministrazione e privato.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare e comunicare un provvedimento espresso entro un termine determinato, senza sostituirsi alla stessa nella valutazione amministrativa di merito.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, con un ulteriore termine assegnato, in caso di inutile inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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