Sentenza del 10/07/2025 n. 18941 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Azienda ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana del 28 febbraio 2023, relativa all’avviso di accertamento IMU per il 2014, notificato il 14 ottobre 2019, che chiedeva 299.033 euro oltre sanzioni e interessi per diversi immobili. Ha contestato, tra l’altro, l’esclusione dell’esenzione per parti dell’ex ospedale del (------) e per altri immobili, sostenendo che l’inutilizzo temporaneo non comportava la cessazione della destinazione istituzionale, e ha chiesto la riduzione d’imposta per l’inagibilità del complesso delle Ville (------). Ha inoltre censurato la valutazione delle prove, l’imposizione sui terreni a servizio del nuovo ospedale, la ripartizione dell’onere probatorio e la motivazione dell’avviso.
La decisione
La Cassazione ha accolto i motivi primo e secondo: per l’esenzione IMU non basta rilevare che alcuni locali fossero inutilizzati; occorre verificare se la destinazione istituzionale fosse cessata in modo irreversibile. Ha accolto anche il quarto motivo, per omesso esame della successiva riconversione di spazi dell’ex ospedale a funzioni sanitarie, e l’ottavo, riconoscendo la riduzione d’imposta per il complesso delle Ville (------), poiché il Comune aveva conoscenza qualificata della sua inagibilità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Sono stati rigettati il quinto e il sesto (riguardanti, rispettivamente, la prova dell’uso del fabbricato separato adibito a magazzino e l’immobile di Via (------), giudicato definitivamente inutilizzabile), il settimo, il nono (censura fattuale inammissibile), il decimo (terreni pertinenziali non esenti), l’undicesimo (onere della prova dell’esenzione a carico del contribuente) e il dodicesimo (motivazione dell’avviso sufficiente). La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (al pari di quella prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell'ente pubblico che determini l'irreversibile inutilizzabilità del bene per l'attuazione delle finalità istituzionali
L’esenzione può permanere anche durante un inutilizzo temporaneo o parziale, se il bene conserva la destinazione istituzionale e non è divenuto irreversibilmente inutilizzabile per quei fini. Il giudice deve valutare la destinazione concreta e la sua continuità, senza equiparare automaticamente il trasferimento delle attività o la temporanea inattività alla perdita dell’esenzione.
Art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (al pari di quella prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell'ente pubblico che determini l'irreversibile inutilizzabilità del bene per l'attuazione delle finalità istituzionali
Il principio di continuità della destinazione istituzionale vale anche per l’esenzione IMU: la mera interruzione materiale dell’uso non è decisiva, se permane una vocazione funzionale concreta e non è intervenuta una situazione irreversibile incompatibile con la destinazione protetta.
in tema di IMU, la riduzione d'imposta, prevista ratione temporis dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va riconosciuta, anche in assenza di una formale e preventiva richiesta del contribuente, quando il Comune ha una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale, anche se per finalità extra-tributarie, dello stato d'inagibilità dell'immobile
La riduzione IMU per inagibilità può spettare anche senza una preventiva istanza formale, se il Comune disponeva di conoscenza qualificata e documentabile dell’inagibilità acquisita nell’esercizio delle proprie funzioni. La mera conoscenza di fatto, occasionale o non qualificata, non è sufficiente.
la prova dei requisiti per l'esenzione deve essere rinnovata anno per anno dal contribuente, non potendo valere a tal fine la produzione una tantum della relativa documentazione anche per gli anni successivi
Il contribuente che invoca un’esenzione deve provare i relativi presupposti per ciascun periodo d’imposta. Il riconoscimento dell’esenzione negli anni precedenti non determina, da solo, un’inversione dell’onere probatorio.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta
L’avviso è motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne fondamento e ammontare. Non occorre illustrare ogni possibile esenzione astrattamente applicabile, che spetta al contribuente dedurre e provare.
Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La sentenza la considera nell’esame della riduzione per inagibilità del complesso delle Ville (------) e, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, riconosce il beneficio in presenza della conoscenza qualificata e documentabile dello stato d’inagibilità da parte del Comune.
Art. 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riguardo all'ICI, considera le pertinenze ai fini dell'esenzione soltanto con riguardo ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto (lett. d). Per cui, trattandosi di norma agevolativa, la cui interpretazione deve essere restrittiva, si deve escludere che il beneficio possa estendersi anche alle pertinenze.
La disposizione sulle pertinenze attiene ai fabbricati destinati al culto e non consente di estendere in via generale l’esenzione agli immobili pertinenziali. Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva.
Art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in relazione ai terreni pertinenziali
Altrettanto deve ribadirsi, con riguardo all'IMU, in ordine all'esenzione prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
L’esenzione IMU non si estende automaticamente ai terreni pertinenziali del nuovo ospedale: la sola relazione pertinenziale o di servizio non dimostra una destinazione esclusiva e diretta del terreno allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile quando il giudice altera le regole legali di valutazione della prova o attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto. Non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove o chiedere una nuova valutazione dei fatti.
Art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito
La motivazione può richiamare un precedente di merito dello stesso ufficio, purché il precedente sia individuato e pertinente. Chi impugna deve confrontarsi specificamente anche con le argomentazioni incorporate mediante rinvio.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame è stata accolta perché la decisione non aveva valutato il fatto storico, dedotto nel giudizio, della successiva riconversione di spazi del complesso a funzioni sanitarie, rilevante per apprezzare la permanenza della destinazione istituzionale.
L’eccezione di inammissibilità per conformità della sentenza alla giurisprudenza di legittimità è stata respinta, poiché la Corte ha rilevato un orientamento di legittimità discordante dalla tesi del Comune.
Massime di principio
- Per l’esenzione IMU legata alla destinazione istituzionale, l’inutilizzo temporaneo o parziale non equivale automaticamente alla perdita del beneficio: occorre verificare se la destinazione sia stata abbandonata in modo irreversibile o se il bene mantenga una vocazione funzionale istituzionale.
- Nel valutare la continuità della destinazione possono rilevare anche gli usi accessori e strumentali alle funzioni istituzionali, la disciplina urbanistica e gli elementi che mostrano una successiva riconversione. Il trasferimento di un servizio in una nuova sede non determina, da solo, la cessazione dell’esenzione per la sede precedente.
- La riduzione IMU per inagibilità può essere riconosciuta senza una formale istanza preventiva se il Comune aveva una conoscenza qualificata e documentabile dello stato dell’immobile, acquisita nell’esercizio delle proprie funzioni; non basta una conoscenza occasionale o meramente fattuale.
- Il contribuente deve provare i presupposti dell’esenzione per ciascun anno d’imposta: il precedente riconoscimento del beneficio non trasferisce automaticamente l’onere della prova all’ente impositore.
- La pertinenzialità o il semplice servizio reso da un terreno a un immobile istituzionale non comportano, da soli, l’esenzione IMU del terreno: occorre che ricorrano i requisiti normativi dell’agevolazione, da interpretare restrittivamente.
- Una doglianza sulla valutazione delle prove non consente di ottenere in cassazione un nuovo esame dei fatti; la violazione dell’art. 116 c.p.c. richiede la denuncia di una specifica alterazione delle regole legali di valutazione.
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