Cassazione Civile, Ordinanza n. 20997/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di differenze tariffarie relative a prestazioni sanitarie rese nell'anno 1995 in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale. La struttura pretendeva di essere remunerata non sulla base delle tariffe regionali fissate con delibere della Giunta regionale poi annullate dal giudice amministrativo, ma sulla base delle tariffe ministeriali ritenute applicabili in seguito a tale annullamento. L'azienda sanitaria opponeva il decreto deducendo, tra l'altro, difetto di giurisdizione, difetto di legittimazione passiva, prescrizione del credito, irrilevanza del giudicato amministrativo nei suoi confronti e insussistenza del diritto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Il Tribunale rigettava l'opposizione; la Corte d'appello riformava la decisione, ritenendo che la pretesa fosse infondata perché la struttura aveva accettato, in un accordo scritto, il sistema di remunerazione e le tariffe regionali, senza pattuire alcuna clausola di automatica sostituzione con le tariffe ministeriali in caso di caducazione delle delibere regionali; aggiungeva inoltre che, anche volendo ritenere operante il giudicato amministrativo, il rapporto relativo al 1995 doveva considerarsi esaurito e comunque prescritto. In cassazione la struttura sanitaria deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione della disciplina sanitaria e dei principi sul giudicato amministrativo, sostenendo che non aveva accettato le specifiche tariffe regionali poi annullate, ma soltanto il sistema tariffario; che la fonte del rapporto era la convenzione originaria integrata ex lege; che le tariffe ministeriali si sarebbero dovute applicare automaticamente; e che l'annullamento delle delibere regionali produceva effetti erga omnes almeno quanto agli effetti demolitori/ripristinatori; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il credito non era soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. perché il rapporto non era di prestazioni periodiche ma di esecuzione prolungata, e che comunque il diritto alla tariffa piena sarebbe sorto solo con il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa di annullamento, sicché la prescrizione non avrebbe potuto decorrere dal 1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo profilo di censura sul vizio di motivazione, perché la doglianza investiva in realtà la valutazione del contenuto dell'accordo e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e perché la ricorrente non aveva riprodotto l'accordo nel ricorso secondo gli oneri di specifica indicazione. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla disciplina sanitaria e sul giudicato amministrativo, affermando che il passaggio al regime di accreditamento richiede comunque uno specifico accordo scritto con la ASL e che, nel caso concreto, la struttura aveva accettato il sistema remunerativo e le tariffe regionali; ha anche osservato che il motivo sul giudicato amministrativo era comunque inammissibile perché non erano stati riportati nel ricorso gli atti del giudicato esterno e perché la relativa affermazione della Corte territoriale era stata resa ad abundantiam. Quanto al secondo motivo, la censura sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza d'appello era sorretta da più rationes decidendi autonome e il ricorso non le aveva tutte efficacemente attaccate; è rimasta quindi ferma la decisione di merito che escludeva il diritto al pagamento delle differenze tariffarie e riteneva maturata la prescrizione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6
ha disciplinato il regime transitorio di passaggio dall'assistenza convenzionata all'accreditamento, subordinando la prosecuzione dell'attività alla formale accettazione del sistema di remunerazione a tariffa
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8
richiamato come base della disciplina dell'accreditamento e dei rapporti tra strutture private e servizio sanitario
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 bis, comma 4
subordina l'esercizio delle attività sanitarie a carico del SSN ad autorizzazione, accreditamento istituzionale e stipulazione di accordi contrattuali
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 quater, commi 6 e 7
confermano che anche nel regime transitorio e provvisorio il rapporto richiede un titolo amministrativo e uno specifico accordo contrattuale
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 quinquies
disciplina il contenuto minimo degli accordi contrattuali con le strutture accreditate
invocato per sostenere l'inserzione automatica delle tariffe legali; la Corte esclude che nel caso concreto la fonte del credito possa essere ricondotta alla sola integrazione automatica della convenzione originaria
richiamato per i limiti ed effetti del giudicato, ma la censura è stata ritenuta in parte inammissibile per difetto di specifica riproduzione del giudicato esterno
la Corte territoriale ha applicato il termine quinquennale alle prestazioni periodiche; la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura perché non investiva tutte le rationes della decisione
invocato per sostenere la prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella quinquennale
invocato per affermare che il diritto al pagamento non sarebbe sorto prima del giudicato amministrativo, con conseguente differimento del dies a quo della prescrizione
richiamato come parametro del motivo per violazione di legge
richiamato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma ritenuto non configurabile perché la doglianza mirava a contestare la valutazione dell'accordo
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
richiede specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti, inclusi accordo e giudicato esterno, a pena di inammissibilità
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per gli interessi moratori richiesti con il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello aveva ritenuto dovuti gli interessi dalla data di esigibilità del credito
Massime di principio
- Nel regime di accreditamento transitorio delle strutture sanitarie private, il diritto al corrispettivo non discende dalla sola prosecuzione dell'attività o dalla preesistente convenzione, ma richiede uno specifico accordo scritto con l'amministrazione sanitaria che disciplini accettazione del sistema remunerativo, tariffe e modalità di pagamento.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto tale veste, si mira in realtà a contestare la valutazione del contenuto di un documento o di un accordo; inoltre il documento deve essere specificamente riprodotto o indicato nel ricorso ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Il giudicato amministrativo esterno può essere scrutinato in cassazione solo se il suo contenuto è specificamente riportato nel ricorso; l'assenza di tale riproduzione comporta inammissibilità della censura.
- Una statuizione resa ad abundantiam, priva di incidenza autonoma sul dispositivo, non può essere utilmente impugnata per cassazione per difetto di interesse.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe in modo efficace tutte le rationes poste a fondamento della decisione.
- In materia di rapporti con il SSN, la qualità di soggetto accreditato è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere il pagamento: occorre anche il titolo contrattuale che determini le obbligazioni tra struttura privata e azienda sanitaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20865/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20866/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20868/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20872/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20874/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →