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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29064/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva aumentato la rendita catastale di due immobili ubicati a Roma, in microzona centro storico, a seguito della revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. I contribuenti avevano impugnato l'atto e la CTP di Roma aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello, ma la CTR Lazio lo aveva dichiarato inammissibile perché la notifica era stata eseguita tramite una società privata e non tramite Poste Italiane. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, da un lato la violazione della disciplina sulla liberalizzazione dei servizi postali e sulla notificazione a mezzo raccomandata ordinaria, sostenendo che dal 30 aprile 2011 la raccomandata ordinaria poteva essere svolta anche da operatori privati licenziatari e che quindi la notifica era valida; dall'altro, la violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., sostenendo che l'eventuale vizio della notifica avrebbe dovuto essere qualificato come nullità sanabile e non come inesistenza, anche perché i contribuenti si erano costituiti in appello. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che, comunque qualificata la notifica, mancava prova certa e legale della sua tempestività rispetto al termine lungo di impugnazione, poiché l'appello era stato notificato tramite operatore privato privo di poteri certificativi e non risultava agli atti una valida attestazione del momento di consegna/ricezione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Pur dando atto che la notifica dell'appello tramite operatore postale privato, nel quadro normativo richiamato, non andava considerata inesistente ma al più nulla e quindi sanabile per raggiungimento dello scopo, ha ritenuto decisiva la diversa questione della tempestività dell'appello: in assenza di una prova certa della data di ricezione dell'impugnazione da parte degli appellati, non poteva ritenersi dimostrato il rispetto del termine lungo ex art. 327 c.p.c. richiamato dall'art. 38 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese sono state compensate per il sopravvenuto consolidarsi di principi giurisprudenziali successivi rispetto al tempo della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    richiamato quale base della revisione del classamento catastale che aveva determinato l'aumento della rendita

  • d.lgs. n. 261/1999

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la liberalizzazione del servizio postale e il venir meno della riserva a favore di Poste Italiane per le raccomandate ordinarie

  • d.lgs. n. 58/2011

    indicato come intervento normativo che avrebbe modificato la disciplina dei servizi postali, incidendo sulla riserva del servizio universale

  • d.lgs. n. 546/1992

    norma sulla notificazione degli atti nel processo tributario; richiamata anche per il termine di impugnazione

  • L. n. 890/1982

    richiamata nel quadro della disciplina delle notificazioni postali e della successiva liberalizzazione del servizio

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'equiparazione della notifica a mezzo raccomandata ordinaria

  • art. 360 c.p.c.

    indicata come norma di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

  • artt. 156 e 291 c.p.c.

    richiamati per sostenere la nullità sanabile della notificazione e la sanatoria per raggiungimento dello scopo

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla disciplina processuale tributaria e al rinvio alle norme del codice di rito

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    citato nel ragionamento della Corte sul termine di impugnazione

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma che prevede il termine lungo per appellare

  • art. 327 c.p.c.

    utilizzato come parametro del termine lungo di sei mesi per l'impugnazione quando la sentenza non sia notificata

  • dir. n. 2008/6/CE

    richiamata nel ragionamento sulla liberalizzazione del mercato postale e sulla possibilità di notificazione da parte di operatori privati

  • L. n. 124/2017

    richiamata come intervento che avrebbe fatto venire meno i residui ambiti di riserva postale

  • L. n. 205/2017

    richiamata come ulteriore intervento di coordinamento normativo sulla disciplina delle notificazioni postali

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della notificazione tramite raccomandata ordinaria anche per il processo tributario

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per il tema della rinnovazione/sanatoria della notificazione nulla

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la validità della notificazione dell'impugnazione tramite operatore postale privato non esaurisce il problema: occorre comunque che sia dimostrata con certezza legale la data di consegna/ricezione, perché da essa dipende la verifica della tempestività dell'impugnazione.
  • La costituzione della parte appellata può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma non sana automaticamente il mancato rispetto del termine di decadenza per proporre l'impugnazione, che resta rilevabile d'ufficio e deve risultare provato da chi impugna.
  • Quando la notificazione è eseguita tramite soggetto privo di poteri certificativi, l'onere di provare la tempestività dell'atto grava sull'impugnante; in mancanza di prova valida della data di perfezionamento della notifica, l'appello può essere dichiarato inammissibile.
  • La questione della tempestività dell'impugnazione, incidendo su un termine perentorio posto a tutela di interessi indisponibili, può essere verificata anche d'ufficio in sede di legittimità.
  • Nel regime di liberalizzazione dei servizi postali, la qualificazione della notificazione come nulla anziché inesistente non esclude il rilievo autonomo del diverso profilo della prova del perfezionamento della notifica e del rispetto del termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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