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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04406/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini IRES e IRAP e un'IVA indebitamente detratta, ritenendo che alcune operazioni fossero oggettivamente inesistenti. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle decisioni tributarie e civili; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. per carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prova documentale della consegna contestata; (4) omesso esame del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. La contribuente ha anche eccepito la tardività del controricorso dell'Ufficio, che la Corte ha dichiarato inammissibile per tardiva notificazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare della contribuente dichiarando inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate per tardiva notificazione e irregolare costituzione del difensore pubblico. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto infondati o inammissibili tutti e quattro i motivi del ricorso: il primo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione analitica e non apparente; il secondo perché mirava a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità; il terzo e il quarto perché, in presenza di doppia conforme, i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. erano inammissibili in difetto dell'indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata rituale costituzione dell'Amministrazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione solo quando manchi il minimo costituzionale della motivazione o questa sia meramente apparente.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    richiede una motivazione della sentenza tributaria idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.

  • art. 2729 c.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli indizi compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme limita la proponibilità del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Sussiste il vizio di motivazione solo quando la sentenza ometta di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li esponga in modo meramente apparente, tale da impedire il controllo logico-giuridico della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica ma comprensibile.
  • La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta e la ponderazione degli indizi appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se logicamente motivate.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle prove, poiché la Corte di cassazione verifica solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della decisione impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singolo elemento probatorio non accolto, essendo sufficiente che esponga le ragioni della propria scelta tra le prove ritenute decisive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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