Cassazione Civile, Ordinanza n. 03726/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un’intimazione di pagamento e della cartella di pagamento presupposta relativa a tributi iscritti a ruolo. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto la domanda, ma la precedente pronuncia era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente accolto il ricorso del contribuente, annullando intimazione e cartella per asserita mancanza di prova della notificazione della cartella. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. ed elusione del giudicato rescindente, perché il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto della sentenza di cassazione n. 8040/2017; 2) motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi d’appello, in violazione degli artt. 36 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; 3) violazione delle norme sulla notificazione degli atti e sull’efficacia probatoria della documentazione prodotta, poiché la CTR avrebbe trascurato l’estratto di ruolo e l’avviso di ricevimento della raccomandata prodotti fin dal primo grado; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente sovrapponibile alla censura precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che nel giudizio di rinvio la CTR non ha correttamente applicato il decisum della sentenza rescindente e ha superato i limiti del giudicato di cassazione, limitandosi ad affermare apoditticamente la nullità dell’intimazione per mancata notificazione della cartella senza svolgere il riesame richiesto. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene, né riesaminare questioni ormai coperte dal decisum rescindente.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro del requisito motivazionale della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non può essere apparente; il giudice deve esporre le ragioni della decisione in modo intellegibile.
art. 111, comma 7, Cost.
La decisione deve essere adeguatamente motivata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Vizio processuale denunciato per nullità della sentenza per violazione delle regole sulla motivazione e sulla pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per dedurre violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione della cartella e sulla prova documentale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato in relazione alla valutazione della copia documentale prodotta dall’agente della riscossione.
artt. 137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c.
Richiamati come norme sulla notificazione degli atti processuali e delle raccomandate.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale disciplina delle notificazioni in materia tributaria.
Richiamato con riferimento alla notificazione a mezzo posta e alla prova della consegna.
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso: le parti non possono introdurre nuove domande, eccezioni o conclusioni, salvo che ciò sia imposto dalla sentenza rescindente.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare rigorosamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra error in procedendo deducibile in cassazione.
- Quando la cassazione ha annullato la sentenza sia per violazione di legge sia per vizi motivazionali, il giudice di rinvio può riesaminare i fatti già acquisiti e, nei limiti delle preclusioni, anche altri fatti consentiti dalle direttive della Corte.
- La Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio abbia rispettato il decisum rescindente, interpreta la propria precedente sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda originaria.
- È inammissibile nel giudizio di rinvio un nuovo esame di questioni o presupposti già coperti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione.
- La mera affermazione apodittica della mancata notificazione della cartella, senza confrontarsi con le risultanze documentali già acquisite e con le direttive del giudice di legittimità, non soddisfa il dovere di uniformarsi al rinvio.
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