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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25619/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento di rettifica catastale relativo a immobili situati nell’area portuale di Genova, costituiti da capannoni, spogliatoi e servizi destinati al deposito temporaneo e alla custodia di merci provenienti dall’estero e sdoganate nel porto. Con DOCFA presentato il 21 agosto 2012, la società aveva proposto la categoria E/1; l’amministrazione aveva attribuito la categoria D/8. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 1431/2019 depositata il 4 dicembre 2019, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto corretta la categoria E/1, valorizzando la destinazione dell’area al traffico marittimo e a operazioni strettamente collegate alle attività portuali, nonché l’asserita inidoneità alla produzione autonoma di reddito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, entrambi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e dell’art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205/2017, sostenendo che la disciplina introdotta nel 2017, efficace dal 1° gennaio 2020, non potesse essere applicata retroattivamente per giustificare la categoria E/1 per l’annualità controversa e che, secondo la disciplina previgente, immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati a uso commerciale o industriale non potessero essere censiti nelle categorie del gruppo E. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e degli artt. 5 del r.d.l. n. 652/1939 e 40 del d.P.R. n. 1142/1949, contestando la classificazione E/1 e sostenendo che la destinazione commerciale e strumentale al trasporto imponesse la categoria D/8. La società aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, la novità del primo motivo e la formazione di un giudicato interno sull’accertamento dell’assenza di autonoma redditività; aveva inoltre contestato l’ammissibilità del secondo motivo.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società. La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio non determina improcedibilità quando il suo esame non è necessario; la questione prospettata dall’Agenzia era di puro diritto. Ha escluso anche la novità del primo motivo, poiché la censura investiva la riconduzione dei fatti accertati alla disciplina applicabile, senza richiedere un nuovo accertamento fattuale. Ha inoltre escluso il giudicato interno: le doglianze non rimettevano in discussione le caratteristiche materiali degli immobili, ma denunciavano un vizio di sussunzione e l’erronea applicazione della normativa catastale. I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati accolti. La Corte ha affermato che per classificare immobili situati in area portuale non è decisiva la mera ubicazione né la finalità di pubblico interesse dell’attività: occorre considerare la funzione e la destinazione oggettiva del bene e verificare se esso sia impiegato per un’attività commerciale o industriale esercitata secondo parametri imprenditoriali, con autonomia funzionale e reddituale. Le attività di deposito, custodia, stoccaggio e movimentazione delle merci possono essere svolte secondo tali parametri anche nell’ambito di un servizio portuale di interesse pubblico e su aree demaniali in concessione. La disciplina introdotta dall’art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205/2017, che consente dal 1° gennaio 2020 la classificazione in E/1 di determinati immobili portuali, non modifica retroattivamente il regime precedente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    La disposizione esclude dalle categorie catastali del gruppo E gli immobili o le porzioni immobiliari destinati a uso commerciale o industriale, quando presentino autonomia funzionale e reddituale. Per gli immobili portuali la verifica va compiuta in base alla funzione e all’attività cui sono destinati, non alla sola localizzazione nell’area portuale.

  • art. 1, commi 578 e 579, l. n. 205/2017

    Si tratta, infatti, di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, con decorrenza dall' 1 gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione.

    La disciplina speciale per banchine, aree portuali scoperte e depositi strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali non è retroattiva: la classificazione prevista dalla novella e gli effetti delle procedure di aggiornamento decorrono dal 1° gennaio 2020.

  • art. 5 r.d.l. n. 652/1939

    Dal riportato quadro normativo risulta evidente che, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene, essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.

    Il classamento dipende dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione funzionale e produttiva del bene, considerate in relazione alle sue potenzialità di utilizzo e nel rispetto della disciplina urbanistica; non è determinante la qualifica soggettiva del titolare.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.

    La categoria D comprende immobili a destinazione industriale o commerciale, speciali rispetto alle categorie ordinarie e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni; la classificazione va individuata considerando le caratteristiche oggettive dell’immobile e la sua capacità reddituale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    In altri termini, la denuncia consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) senza rimettere in discussione la natura delle aree accatastate, ma solo l’erronea sussunzione del fatto nella normativa sopravvenuta.

    È deducibile come violazione o falsa applicazione di legge l’erronea sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa, quando la censura non contesta la ricostruzione delle caratteristiche materiali del bene ma la disciplina giuridica applicata.

  • art. 36 cod. nav.

    Né la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessione d'uso di aree demaniali (come è consentito dall'art. 36 cod. nav.) esclude, di per sé, che queste ultime vengano assoggettate a forme di sfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale.

    La concessione d’uso di un’area demaniale non esclude che essa sia sfruttata economicamente secondo modalità imprenditoriali e presenti autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 21, comma 1, lett. a), l. n. 84/1994

    Ciò in quanto, l'art. 21, comma 1, lett. a), della l. 28 gennaio 1994 n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41, primo comma, Cost., sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali «per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali».

    La disciplina richiamata distingue l’esercizio concorrenziale e imprenditoriale delle operazioni portuali dallo svolgimento di un servizio pubblico; la natura portuale dell’attività non esclude quindi, da sola, la sua rilevanza economico-commerciale ai fini del classamento.

Massime di principio

  • Per classificare catastalmente immobili situati in un’area portuale non è sufficiente il criterio della localizzazione né è decisiva la rilevanza pubblica dell’attività svolta: occorre accertare la funzione e la destinazione oggettiva dei beni e se siano impiegati in attività commerciale o industriale secondo parametri imprenditoriali.
  • La classificazione nel gruppo E è incompatibile con la destinazione commerciale o industriale dell’immobile quando questo presenti autonomia funzionale e reddituale; le attività portuali di deposito, custodia, stoccaggio e movimentazione possono integrare tale destinazione anche se strumentali a un servizio di interesse pubblico e svolte su aree demaniali in concessione.
  • La disciplina introdotta dall’art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205/2017 per taluni immobili portuali ha efficacia dal 1° gennaio 2020 e non può essere applicata retroattivamente per giustificare un classamento relativo al regime precedente.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge può investire l’erronea sussunzione del fatto accertato nella norma senza contestare la ricostruzione delle caratteristiche materiali del bene; una questione di puro diritto non è nuova per il solo fatto che non sia stata espressamente trattata nella sentenza impugnata, se non richiede un accertamento fattuale preliminare.
  • La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice di merito non rende improcedibile il ricorso per cassazione quando l’esame del fascicolo non è necessario per decidere le questioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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