Cassazione Civile, Ordinanza n. 32091/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasporto internazionale di merce affidato a una società di trasporto albanese da una terza società, con perdita dell'intero carico di elettrodomestici e apparecchi elettronici a causa di una rapina durante il trasporto. L'assicuratore della merce, dopo aver corrisposto l'indennizzo, ha convenuto in giudizio il trasportatore chiedendo il rimborso di quanto pagato a titolo di regresso. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello la società trasportatrice ha impugnato solo la regolazione delle spese, mentre l'assicuratore ha proposto appello incidentale sul rigetto della domanda sostanziale. La Corte d'appello ha accolto l'appello incidentale e condannato il trasportatore al pagamento dell'importo richiesto. In cassazione la società trasportatrice ha proposto ricorso affidato a tre motivi, con il primo volto a contestare il difetto di giurisdizione del giudice italiano; l'assicuratore ha resistito e ha proposto a sua volta ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità la resistente ha eccepito la tardività della notificazione del ricorso principale, e la ricorrente ha chiesto termine ex art. 384, terzo comma, c.p.c. per interloquire su tale eccezione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la richiesta della ricorrente di assegnazione di un termine per il contraddittorio sulla tardività, affermando che il controllo sull'ammissibilità del ricorso, specie quanto alla tempestività, rientra nei poteri-doveri officiosi del giudice e non integra una questione "a sorpresa". Esaminata poi la questione preliminare, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni, scaduto il 9 giugno 2020, mentre la notifica era stata perfezionata per la notificante alle ore 00:00:09 del 10 giugno 2020, quindi tardivamente. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, in quanto tardivo e travolto dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ex art. 334, comma 2, c.p.c. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato; nulla è stato posto a carico della ricorrente incidentale, la cui impugnazione non è stata esaminata nel merito.
Norme richiamate
norma che ha consentito la trattazione in adunanza camerale del ricorso in Cassazione
il termine per interloquire non va assegnato quando la questione rilevata d'ufficio riguarda la tempestività del ricorso, perché essa rientra nel thema decidendum e non è uno sviluppo inatteso
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiesta documentalmente soddisfatta quanto alla notificazione della sentenza impugnata
il termine breve per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza
il termine processuale è computato a giorni e scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno
art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
nel testo come modificato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la notifica telematica si perfeziona per il notificante al momento di generazione della ricevuta di accettazione
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2
ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID-19
d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1
richiamato nel computo della sospensione straordinaria dei termini processuali
la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base per la misura del contributo dovuto
la sentenza impugnata risulta notificata ai sensi di tale norma
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla tempestività del ricorso è officioso e non richiede necessariamente un previo contraddittorio specifico quando la questione è intrinseca al thema decidendum e prevedibile per la parte che impugna.
- L'eccezione di 'sorpresa' non può essere invocata contro il rilievo officioso di una causa di inammissibilità legata al rispetto di un termine di decadenza che la parte diligente doveva autonomamente verificare prima di proporre l'impugnazione.
- In tema di notificazione telematica dell'impugnazione, per il notificante il perfezionamento si collega al momento di generazione della ricevuta di accettazione, non alla sola spedizione del messaggio né alla ricevuta di avvenuta consegna.
- Quando il termine per impugnare è computato a giorni, la notificazione effettuata dopo la mezzanotte del giorno di scadenza è tardiva, perché un orario come 00:00:09 appartiene al giorno successivo e non all'ultimo giorno utile.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace e non viene esaminato; le spese restano imputate alla sola parte che ha causato l'instaurazione del giudizio con l'impugnazione principale.
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