Cassazione Civile, Ordinanza n. 02097/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento IMU emessi da un comune per l'anno 2013 in relazione a un'area di proprietà del contribuente, qualificata dal Comune come area soggetta a imposizione in ragione di un piano urbanistico che prevedeva meccanismi di compensazione urbanistica: l'area del contribuente sarebbe stata acquisita gratuitamente dall'ente, con riconoscimento di diritti edificatori da esercitare su altra area ancora da individuare. Il contribuente ha impugnato il primo avviso e poi anche l'avviso in rettifica che lo sostituiva. In Cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'IMU, sostenendo che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale e non rende imponibile l'area; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e per mancata considerazione delle prove tecniche; 3) erronea determinazione del valore venale dell'area, senza adeguata considerazione dei vincoli all'edificabilità; 4) omessa dichiarazione di cessazione della materia del contendere rispetto al primo avviso, poi sostituito dal secondo; 5) illegittimità della riemissione dell'avviso in rettifica, sia perché avrebbe aumentato la pretesa, sia perché sarebbe intervenuta oltre il termine decadenziale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che un'area inserita in un meccanismo di compensazione urbanistica non è soggetta a IMU finché non sia perfezionata l'assegnazione dell'area di atterraggio e non sia concretamente attribuita la volumetria su un diverso terreno; il diritto edificatorio compensativo non inerisce al fondo e non costituisce una sua qualità intrinseca. Ha accolto anche il quarto motivo, affermando che il nuovo avviso di accertamento, in quanto sostitutivo del precedente e recante una pretesa nuova o aumentata, provoca la caducazione d'ufficio del primo avviso e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto relativo al primo atto. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la questione di decadenza non risultava specificamente riproposta in appello e altre censure erano nuove in cassazione; inoltre è stata ritenuta inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
utilizzato come parametro per denunciare errori di diritto nella qualificazione del presupposto IMU e nella legittimità della riemissione dell'avviso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per motivazione contraddittoria
richiamato per censurare asseriti vizi motivazionali e processuali della sentenza di merito.
art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011
richiamato dal ricorrente per contestare il presupposto impositivo IMU.
art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2011
richiamato, tramite rinvio dell'art. 13, comma 1, D.L. n. 201 del 2011, nella disciplina del presupposto IMU.
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992
richiamato dal ricorrente per contestare la stima del valore venale dell'area ai fini dell'imposizione.
art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito della sostituzione del primo avviso con quello in rettifica.
art. 2-quater, comma 1, D.L. 30 settembre 1994, n. 564
richiamato per contestare la legittimità della riemissione dell'avviso di accertamento.
art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006
richiamato quale termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo, dedotto come superato dal nuovo avviso.
art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992
la Corte ribadisce che le questioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate.
richiamato per affermare il requisito di specificità del ricorso per cassazione, che impone di indicare dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi.
la Corte esclude la produzione in memoria di documenti nuovi non relativi all'ammissibilità del ricorso o a nullità direttamente incidenti sulla decisione.
richiamato per il termine e le modalità di deposito dei documenti ammessi nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Ai fini IMU, un'area inserita in un regime di compensazione urbanistica non è imponibile per il solo fatto che il piano preveda diritti edificatori futuri: il tributo può colpire il fondo solo quando la procedura compensativa sia perfezionata con l'individuazione dell'area di atterraggio e l'effettiva attribuzione della volumetria.
- Il diritto edificatorio di matrice compensativa non ha natura reale, non inerisce al terreno e non costituisce una qualità intrinseca del bene; esso è autonomamente trasferibile e, prima del suo concretarsi su una specifica area, non fonda il presupposto impositivo del suolo di decollo.
- Nel processo tributario, le questioni decise implicitamente o non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; il mero richiamo generico alle difese di primo grado non basta e comporta rinuncia alla questione.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove non devolute ai giudici di merito, né possono essere prodotti tardivamente documenti non ammessi dall'art. 372 c.p.c., salvo quelli relativi all'ammissibilità del ricorso o a nullità che incidano direttamente sulla decisione impugnata.
- La sostituzione di un avviso di accertamento con un nuovo avviso che modifichi in aumento la pretesa determina la caducazione del primo atto e l'interesse alla decisione si concentra esclusivamente sul nuovo avviso, con conseguente cessazione della materia del contendere sul precedente rapporto tributario.
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