Cassazione Civile, Ordinanza n. 02034/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità la Corte aveva respinto il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ma nel dispositivo dell'ordinanza non aveva riprodotto la distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario, nonostante tale istanza fosse stata effettivamente inserita nel ricorso. Su sollecitazione del difensore e della parte interessata è stato quindi attivato un procedimento di correzione dell'errore materiale. I resistenti hanno contestato la legittimazione del difensore a chiedere la correzione e la mancata notifica dell'istanza alle altre parti, sostenendo che non potesse parlarsi di procedimento instaurato d'ufficio. La Corte ha ritenuto invece regolarmente instaurato il contraddittorio e ha qualificato il rimedio come correzione di errore materiale, richiamando il principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese proposta dal difensore va emendata con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non con impugnazione ordinaria, poiché la richiesta di distrazione non è domanda autonoma.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza, aggiungendo dopo la statuizione sulle spese la formula "con distrazione in favore dell’avv. Fabrizio Zinno, dichiaratosi antistatario". Ha quindi mandato alla cancelleria per l'annotazione della correzione. Le eccezioni dei resistenti sono state disattese. La decisione riguarda solo la correzione del dispositivo e non modifica il rigetto del ricorso deciso con la precedente ordinanza.
Norme richiamate
artt. 287 e 288 c.p.c.
procedimento di correzione dell’errore materiale
il mancato inserimento nel dispositivo della distrazione delle spese può essere emendato con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non con i mezzi ordinari di impugnazione, quando si tratti di mera omissione di una statuizione conseguente a domanda già proposta.
art. 91 c.p.c.
richiamato implicitamente per la condanna alle spese del soccombente, sulle quali può essere disposta la distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., e non una statuizione da impugnare con i rimedi ordinari.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma di istanza accessoria alla pronuncia sulle spese; la sua mancata trascrizione nel dispositivo può quindi essere corretta senza incidere sul decisum principale.
- Il procedimento di correzione può essere validamente instaurato d'ufficio anche se attivato su sollecitazione degli interessati, purché il contraddittorio sia assicurato alle parti.
- La correzione dell'errore materiale consente di integrare il dispositivo con la formula di distrazione quando tale statuizione risulti già chiesta e sia compatibile con la decisione sulle spese.
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