Cassazione Civile, Ordinanza n. 02037/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a due soci, ciascuno titolare del 50% di una società, avvisi di accertamento con cui presumeva la distribuzione ai soci di utili extracontabili prima contestati alla società. Alla società era stato inoltre notificato un distinto avviso di accertamento per omessa fatturazione/omesse ritenute sugli importi erogati a 22 lavoratori dipendenti, con irrogazione di sanzioni. Sia la società sia i soci avevano impugnato gli atti e il primo giudice aveva accolto i ricorsi rilevando che un precedente avviso, poi annullato con sentenza passata in giudicato, costituiva atto presupposto. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR esteso indebitamente il giudicato formatosi sull’annullamento del primo avviso anche al diverso avviso relativo alle ritenute, nonostante la diversità di tributi e di oggetto; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi al secondo avviso, conseguenza dell’erronea estensione del giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla non estensibilità del giudicato esterno tra avvisi riguardanti tributi diversi e strutturalmente autonomi. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato esterno non si estende automaticamente a un diverso giudizio tributario quando le pretese impositive riguardano tributi diversi e autonomi sotto il profilo strutturale.
Il motivo di omessa pronuncia resta assorbito se viene accolto il primo motivo che esclude il presupposto logico-giuridico della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per la censura di violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno può operare solo entro i limiti dell’identità sostanziale della controversia; non è sufficiente che i fatti storici o il materiale istruttorio siano comuni se le imposte accertate sono diverse e dotate di autonoma struttura.
- L’annullamento definitivo di un avviso di accertamento relativo a determinate imposte non travolge automaticamente un distinto avviso fondato sugli stessi fatti ma riferito ad altra pretesa tributaria, quando il secondo abbia autonoma base impositiva e distinto oggetto.
- Per l’estensione del giudicato conta la diversità strutturale delle pretese impositive più che la mera coincidenza dei presupposti fattuali.
- L’accoglimento del motivo che esclude il presupposto logico della decisione rende assorbita la censura di omessa pronuncia sui motivi di appello relativi al capo così travolto.
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