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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02030/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario sei cartelle di pagamento, deducendo di non averle mai ricevute e di esserne venuta a conoscenza solo tramite accesso presso l’agente della riscossione; nel processo era poi intervenuta la società di riscossione. La C.t.p. aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti, mentre la C.t.r. aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che il ricorso avesse ad oggetto le cartelle di pagamento e che la pretesa esecutiva fosse decaduta per vizi della notifica eseguita con il procedimento dell’irreperibilità relativa, in particolare per la mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e per il mancato decorso del termine di dieci giorni dalla raccomandata informativa. In cassazione l’Agenzia della riscossione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la mancanza dell’affissione avrebbe determinato solo nullità sanata dalla ricezione della raccomandata e dalla compiuta giacenza; 2) violazione dell’art. 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, tra cui: mancato deposito iniziale degli atti impugnati ex art. 22 d.lgs. n. 546/1992; confusione tra estratto di ruolo e cartelle e conseguente inammissibilità; impugnazione di atti ormai definitivi; e ancora violazione degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973 sulla validità della notifica.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, rigettato il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri motivi, nonché tutti i motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ha affermato che, poiché il ricorso originario aveva ad oggetto cartelle di pagamento asseritamente mai notificate e non risultava allegato né dedotto uno specifico interesse ad agire nei casi ora previsti dall’art. 12-bis d.P.R. n. 602/1973, il ricorso introduttivo era inammissibile. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito per la sopravvenienza normativa e ha condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazione a persona irreperibile; la Corte non accoglie la censura principale sulla nullità della notifica perché la controversia viene definita sul diverso presupposto dell’inammissibilità originaria del ricorso per difetto di interesse ad agire

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la mancata produzione iniziale degli atti impugnati non comporta inammissibilità se si tratta degli atti di cui al comma 4, potendo essi essere prodotti successivamente

  • artt. 18, 19, 21, 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel ricorso incidentale per sostenere l’inammissibilità dell’impugnazione e la pretesa impossibilità di contestare senza termine atti divenuti definitivi

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite; le spese di merito sono state compensate per sopravvenienza normativa, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la norma sopravvenuta ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che ruolo e cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo in casi specifici, nei quali il debitore dimostri un pregiudizio qualificato

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sul pagamento di somme dovute da soggetti pubblici

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per la possibilità di allegare in cassazione la prova documentale dello specifico interesse ad agire

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato quale base per la cassazione senza rinvio e la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • sentenza Corte cost. n. 258 del 2012

    richiamata nel dibattito sulla notificazione ex art. 140 c.p.c., ma non decisiva ai fini della definizione della causa

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il mancato deposito iniziale dell’atto impugnato non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso; la sanzione processuale opera solo per la mancata produzione degli atti e documenti specificamente previsti, mentre l’atto può essere prodotto successivamente.
  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella o il ruolo asseritamente invalidamente notificati sono impugnabili solo se il contribuente dimostra uno specifico e attuale interesse ad agire nei casi tipizzati dalla normativa sopravvenuta.
  • L’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica e può essere conformato da norme sopravvenute fino alla decisione; nei giudizi pendenti il contribuente deve allegare e, se necessario, documentare lo specifico pregiudizio richiesto dalla disciplina vigente.
  • Se manca la prova dello specifico interesse ad agire nei casi normativamente previsti, il ricorso originario proposto contro cartelle asseritamente mai notificate è inammissibile e la sentenza di merito può essere cassata senza rinvio.
  • Nel giudizio di cassazione, una questione decisa sfavorevolmente alla parte vittoriosa in appello deve essere riproposta con ricorso incidentale, non essendo sufficiente la sola difesa nel controricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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