Cassazione Civile, Ordinanza n. 02035/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per chiedere la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio e cassato con rinvio una sentenza della CTR. In via preliminare ha sostenuto di aver notificato un primo ricorso poi superato dal secondo e di averlo proposto tempestivamente perché non gli era stata comunicata l'ordinanza impugnata, della cui esistenza aveva appreso solo dopo la notifica di una cartella di pagamento. Successivamente ha chiesto anche la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando di avere definito la pendenza tributaria. Nel merito della revocazione ha dedotto, con un primo motivo, un errore di fatto e un vizio del procedimento per essere stata pronunciata l'ordinanza nonostante la morte del difensore della controparte, evento che avrebbe imposto l'interruzione del giudizio o almeno la comunicazione dell'avviso di udienza direttamente alla parte; con un secondo motivo ha lamentato il mancato inserimento nel fascicolo del plico raccomandato contenente copia del ricorso per cassazione notificato dall'Agenzia con mandato in calce, ritenendo che ciò avesse inciso sulla costituzione e sulla partecipazione alla discussione orale.
La decisione
La Corte ha disatteso l'istanza di estinzione, ritenendo che le domande di definizione depositate riguardassero giudizi diversi e cartelle per le quali non era provato il collegamento con l'avviso di accertamento oggetto della causa. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione sotto più profili: innanzitutto perché notificato oltre il termine di cui all'art. 391-bis c.p.c., essendo l'ordinanza pubblicata il 5 novembre 2021 e il ricorso notificato solo il 27 ottobre 2022; inoltre ha affermato che il termine lungo decorre dalla pubblicazione del provvedimento e non dalla sua conoscenza di fatto o dalla comunicazione, e che la mancata comunicazione non sposta il dies a quo. Infine ha escluso che le doglianze integrassero un errore di fatto revocatorio, poiché esse investivano questioni processuali e conseguenze giuridiche che la Corte avrebbe dovuto trarre da fatti eventualmente non esaminati, non una falsa percezione di un fatto decisivo. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, oppure nel termine di sei mesi dalla pubblicazione
La revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione deve essere proposta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione o, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione; per i provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016 si applica il termine semestrale.
L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo; non ricorre quando si censuri l'omessa considerazione di una questione processuale o le conseguenze giuridiche che ne sarebbero derivate.
La parte ricorrente lo invocava per sostenere l'interruzione del giudizio in caso di morte del difensore, ma la Corte non ha accolto la censura perché proposta in sede di revocazione come questione processuale e non come errore di fatto.
Richiamato in via analogica per affermare che il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento e tutela il bilanciamento tra certezza delle situazioni giuridiche e diritto di difesa, indipendentemente dalla comunicazione di cancelleria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è soggetta a un termine decadenziale rigoroso: decorre dalla pubblicazione del provvedimento e non dalla sua effettiva conoscenza da parte del soccombente, salvo diversa previsione normativa.
- La mancata comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria non incide sulla decorrenza del termine lungo di impugnazione, poiché l'ordinamento fa gravare sulle parti l'onere di attivarsi per conoscere l'esito del giudizio.
- L'errore di fatto revocatorio non coincide con l'omesso esame di questioni processuali o con la mancata applicazione di conseguenze giuridiche a fatti allegati: richiede una falsa percezione del fatto, immediata e decisiva, non una mera critica alla soluzione giuridica adottata.
- In sede di revocazione non possono essere rimesse in discussione, sotto veste di errore di fatto, questioni che attengono alla validità del procedimento o alla corretta gestione del contraddittorio se il vizio dedotto si risolve in una censura di diritto.
- La definizione di altre pendenze o di cartelle non dimostratamente collegate al giudizio non consente la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere nel processo in cui si chiede la revocazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02030/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02032/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02033/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02034/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02037/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02038/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →