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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02033/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008 emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio le aveva attribuito maggior reddito sulla base di diversi beni indice e di incrementi patrimoniali ritenuti non giustificati. In particolare, l'Ufficio aveva considerato solo parzialmente idonea a spiegare le spese una vincita al Superenalotto di euro 2.000.000, mentre la contribuente sosteneva, anche in appello, che la vincita fosse in realtà di euro 7.200.000 e che ulteriori somme fossero state versate su conto cointestato con il convivente. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dei decreti ministeriali sul redditometro e dell'art. 53 Cost., lamentando il mancato esame del nucleo familiare e della maggiore vincita prodotta in appello. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000 per mancata concessione, nella fase precontenziosa, di un ulteriore rinvio per produrre documenti, invocando il principio di collaborazione e buona fede e un generale contraddittorio. Con il terzo motivo denunciava violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 l. n. 212/2000 per asserita carenza di motivazione dell'avviso, che non avrebbe spiegato perché la vincita fosse idonea a coprire solo alcuni e non tutti i beni indice.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non colpiva la reale ratio decidendi della CTR, fondata sul fatto che la prospettazione della maggiore vincita e della diversa provenienza delle somme era stata introdotta solo in appello, con mutamento sostanziale della linea difensiva. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile nella parte in cui censurava una valutazione di merito sulla mancata concessione del rinvio, e infondato nella parte in cui pretendeva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, escluso per i tributi non armonizzati per le annualità anteriori al 2009. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché fondato su stralci parziali dell'avviso e su doglianze generiche. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel testo ratione temporis vigente, consente l'accertamento sintetico sulla base di spese per incrementi patrimoniali e indici di capacità contributiva; la prova contraria grava sul contribuente. Il contraddittorio endoprocedimentale è previsto solo per la disciplina introdotta dal 2010 e applicabile dal periodo d'imposta 2009.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Costituisce, insieme al d.m. 19 novembre 1992, la base normativa degli indici di capacità contributiva del redditometro.

  • d.m. 19 novembre 1992

    Costituisce, insieme al d.m. 10 settembre 1992, la base normativa degli indici di capacità contributiva del redditometro.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di irragionevolezza dell'accertamento sintetico, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    Invocato per dedurre la violazione del principio di collaborazione e buona fede nella fase precontenziosa; la Corte esclude che la doglianza giustifichi un obbligo generale di rinvio o contraddittorio per le annualità anteriori al 2009.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; il motivo è stato però ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari; la censura è stata dichiarata generica.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per i motivi di ricorso dedotti come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel redditometro anteriore alla riforma del 2010, la disponibilità di beni indice e le spese per incrementi patrimoniali fondano una presunzione legale relativa di capacità contributiva, che il giudice non può neutralizzare, ma rispetto alla quale deve valutare solo la prova contraria del contribuente.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione astratta della disponibilità di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma richiede elementi documentali idonei a mostrare la loro effettiva disponibilità, entità e durata, così da rendere plausibile la riferibilità di tali somme alle spese contestate.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fondi sull'introduzione tardiva di nuovi fatti o di una diversa linea difensiva solo in appello.
  • Per gli accertamenti su tributi non armonizzati, anteriori al periodo d'imposta 2009, non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa.
  • La censura di difetto di motivazione dell'avviso è inammissibile se formulata in modo generico e senza riprodurre in modo puntuale il contenuto dell'atto e il nesso tra la carenza allegata e la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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