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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07326/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011, spedito dal Comune il 27 dicembre 2016 e ricevuto dalla contribuente il 4 gennaio 2017, concernente una struttura in legno adibita a stabilimento balneare su area demaniale in concessione. La CTR aveva ritenuto fondata la pretesa impositiva ma aveva poi accolto l'eccezione della contribuente sulla presunta prescrizione, ritenendo tardiva la notifica perché per la prescrizione rileverebbe la data di ricezione dell'atto e non quella di spedizione. Il Comune ricorreva per tre motivi: nei primi due deduceva la violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, sostenendo che il termine previsto per l'accertamento ICI non è prescrizionale ma decadenziale, con conseguente applicazione della regola della scissione degli effetti della notificazione; con il terzo motivo censurava la statuizione della CTR sulla debenza dell'imposta in relazione al periodo di esercizio dell'impresa stagionale e alla quantificazione dell'imposta. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato con due motivi: il primo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni relative al calcolo e alla quantificazione del tributo; il secondo per violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, sostenendo di non essere soggetto passivo ICI perché concessionaria di area demaniale con manufatti precari e rapporto di natura obbligatoria, non reale. La Corte ha ritenuto infondato l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, ha qualificato correttamente il termine dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 come termine di decadenza e ha affermato che, per l'ICI, il dies a quo va individuato diversamente a seconda che vi sia omesso versamento o omessa dichiarazione, risultando decisiva la data di spedizione dell'avviso entro il termine. Ha inoltre respinto il secondo motivo di ricorso incidentale, confermando che, per l'anno 2011, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo ICI a prescindere dalla natura reale o obbligatoria della concessione e dalla precarietà delle opere, poiché la modifica normativa ha esteso espressamente l'imposizione al concessionario. Sono stati invece accolti il terzo motivo del Comune e il primo motivo del ricorso incidentale per difetto di motivazione e omessa pronuncia sulle questioni di calcolo e quantificazione dell'imposta. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune, ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della contribuente e ha rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini le questioni rimaste assorbite o non decise, incluse quelle sul calcolo e sulla quantificazione dell'imposta, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre chiarito che l'avviso era stato spedito entro il termine di decadenza e che la qualità di concessionario di area demaniale comporta, per l'anno d'imposta in questione, la soggettività passiva ICI.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È stato il parametro di censura dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni della contribuente relative alle modalità di calcolo e alla quantificazione finale dell'imposta.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato con riguardo all'autosufficienza del motivo incidentale, ritenuta rispettata dalla contribuente.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    È qualificato come termine di decadenza del potere di accertamento, non come termine di prescrizione; per la sua osservanza rileva la spedizione dell'atto entro il termine, in applicazione della scissione degli effetti della notificazione.

  • artt. 10 e 11 d.lgs. 504/1992

    Richiamati dal Comune come norme violate in relazione al termine di accertamento ICI.

  • art. 3 d.lgs. 504/1992

    Individua i soggetti passivi dell'ICI; come modificato, estende la soggettività passiva al concessionario di area demaniale, rendendo irrilevante la natura reale o obbligatoria della concessione.

  • art. 18, comma 3, L. 388/2000

    Ha modificato l'art. 3 del d.lgs. 504/1992 estendendo espressamente l'imposizione ai concessionari di aree demaniali.

  • art. 4 r.d.l. n. 652/1939

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso principale insieme alle altre norme sul presupposto e sul calcolo dell'imposta.

  • art. 1 del Protocollo addizionale CEDU

    La Corte esclude che l'assoggettamento a ICI del concessionario di area demaniale violi la tutela del pacifico godimento dei beni, poiché l'ICI colpisce la disponibilità del bene quale indice di capacità contributiva.

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma che, per gli atti processuali tributari, sancisce il principio di scissione degli effetti della notificazione.

  • art. 60, sesto comma, d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base normativa del principio di scissione degli effetti della notificazione per gli atti tributari.

Massime di principio

  • Il termine previsto per l'accertamento ICI dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006 è un termine di decadenza, non di prescrizione; pertanto, ai fini del rispetto del termine, rileva la spedizione dell'avviso entro il termine e non la sua ricezione da parte del destinatario.
  • In tema di ICI, per determinare il dies a quo del termine di decadenza occorre distinguere tra omesso versamento e omessa dichiarazione: nel primo caso il termine decorre dall'anno in cui il tributo doveva essere pagato, nel secondo dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  • Per gli atti tributari vale il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, con conseguente tempestività dell'atto spedito entro il termine anche se recapitato successivamente.
  • Dopo la modifica dell'art. 3 d.lgs. 504/1992 operata dall'art. 18 L. 388/2000, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo ICI a prescindere dalla natura reale o obbligatoria del rapporto concessorio e dalla qualificazione delle opere insistenti sull'area.
  • L'ICI, per i concessionari di aree demaniali, colpisce la disponibilità del bene quale indice di capacità contributiva e non viola, per ciò solo, il diritto al pacifico godimento dei beni garantito dall'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente sulle questioni di calcolo e quantificazione dell'imposta e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla base imponibile o sul periodo di riferimento; la mancata pronuncia su eccezioni ritualmente riproposte integra vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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