Cassazione Penale, Ordinanza n. 02523/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 13/02/2025. Le censure riguardavano: l'affermazione di responsabilità per i reati contestati, con particolare riferimento alla valutazione delle prove; la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; l'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 e per quello di cui all'art. 697 c.p.; la mancata concessione delle attenuanti generiche; e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio e a una lettura alternativa delle risultanze, attività precluse nel giudizio di legittimità, e che riproponessero questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni ritenute corrette.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, estranee al controllo di legittimità, oltre a riprodurre censure già confutate dal giudice di merito. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La richiesta difensiva tendeva alla riqualificazione del fatto nel regime di lieve entità in materia di stupefacenti, ma la Corte non ha ritenuto ammissibile una diversa lettura del fatto in sede di legittimità.
Norme richiamate in relazione alla contestazione della responsabilità per reati concernenti le armi; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito.
Norma richiamata per la contestazione relativa alla detenzione/omessa custodia di armi o munizioni; la doglianza è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché attinente al merito.
Disposizione applicata quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto ظاهر di vizi di motivazione o di violazione di legge, mirino in realtà a una nuova valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione del fatto.
- La riproposizione di questioni già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito non integra, di per sé, un motivo idoneo a superare il vaglio di legittimità, se la motivazione impugnata è congrua e logicamente coerente.
- La richiesta di riqualificazione del fatto o di diversa applicazione di discipline speciali è scrutinabile in cassazione solo quando emerga un effettivo errore di diritto; non è invece consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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