Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse immune da vizi logico-giuridici sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto alla congruità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena riconoscendo l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. equivalente alle aggravanti contestate. Il ricorso si fondava su un unico motivo di asserita erronea applicazione di legge in relazione alla responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, dunque non deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
Riconosciuta dalla Corte d'appello come circostanza attenuante equivalente alle aggravanti contestate ai fini della determinazione della pena.
artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.
Indicati come norme incriminatrici del reato contestato, relativo a un tentativo di furto aggravato dalle modalità e circostanze previste dalle aggravanti richiamate.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era generico, aspecifico e non adeguatamente confrontato con la sentenza impugnata.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti ad affermare in modo generico l'erronea applicazione di legge senza indicare puntualmente gli errori di diritto o di fatto della decisione impugnata.
- La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è manifestamente inammissibile.
- Quando la motivazione di merito dà conto in modo logicamente coerente dell'affermazione di responsabilità e della congruità della pena, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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