Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge per l'omessa riqualificazione del fatto in violazione di domicilio. La censura sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere sussunta nell'art. 614 c.p. anziché nell'art. 56 c.p. in relazione all'art. 624-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le stesse doglianze già proposte in appello e già respinte con motivazione congrua e logica; perciò il motivo è stato giudicato non deducibile in sede di legittimità e, comunque, privo della necessaria specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non conteneva una critica argomentata alla motivazione della sentenza di appello, ma riproponeva le medesime censure già formulate contro la decisione di primo grado e motivatamente disattese in secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione per il tentativo del delitto contestato
invocato dal ricorrente come possibile diversa riqualificazione del fatto in violazione di domicilio
norma incriminatrice originariamente contestata in combinato disposto con l'art. 56 c.p.
richiamato per affermare la necessità di motivi specifici, a pena di inammissibilità dell'impugnazione
richiamato per la sanzione di inammissibilità in caso di difetto di specificità dei motivi
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della sentenza di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le stesse censure già dedotte in appello, senza misurarsi con la motivazione di rigetto resa dal giudice di secondo grado.
- La mera allegazione di una carenza o illogicità della motivazione, se non accompagnata da specifici rilievi sulle argomentazioni della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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