Cassazione Penale, Ordinanza n. 02447/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a sei mesi di reclusione per una pluralità di reati, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di guida in stato di alterazione alcolica contestata al capo 4, ai sensi dell'art. 187 cod. strada, prima della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità, osservando che la contravvenzione ex art. 187 cod. strada era stata commessa il 21 novembre 2019, quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e che alla data della sentenza di appello non era ancora decorso il termine di prescrizione, dovendosi altresì computare la sospensione di un anno e sei mesi tra primo e secondo grado prevista dalla c.d. legge Orlando. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Capo di imputazione relativo alla resistenza a pubblico ufficiale, richiamato solo come uno dei reati oggetto di condanna confermata.
art. 582 c.p.
Capo di imputazione relativo alle lesioni personali, richiamato insieme alle aggravanti contestate.
art. 585 c.p.
Norma aggravatrice delle lesioni, richiamata in relazione agli artt. 582 e 576 c.p.
art. 576 n. 1 e n. 5-bis c.p.
Aggravanti contestate per il delitto di lesioni personali.
art. 612, comma 2, c.p.
Capo di imputazione relativo alla minaccia aggravata o comunque alla minaccia nella forma contestata nel processo.
art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Contravvenzione di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, per la quale il ricorrente deduceva la prescrizione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La Corte richiama la disciplina introdotta dalla legge Orlando, applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017, e ne fa discendere il computo del periodo di sospensione della prescrizione tra primo e secondo grado.
art. 3 legge 23 giugno 2017, n. 103
Rilevante, per implicito, quale norma da cui deriva la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di merito richiamata dalla Corte.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non assistita da ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile un motivo che presupponga una diversa ricostruzione del termine prescrizionale quando, sulla base dei dati di fatto accertati, la prescrizione non risulti maturata alla data della sentenza impugnata.
- Per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, ai fini della verifica della prescrizione deve essere computato anche il periodo di sospensione del corso della prescrizione previsto tra primo e secondo grado.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02446/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02452/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →