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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Con sentenza di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata rideterminata la pena finale per due imputati in relazione a reati di furto aggravato, unificati con altri reati già oggetto di precedente condanna. Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, tramite i difensori, deducendo un'unica censura: manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva riconosciuto la loro responsabilità penale. La doglianza non viene articolata in modo specifico sul piano fattuale e giuridico, né si confronta con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure fossero generiche, aspecifiche e non deducibili in sede di legittimità, perché non realmente confrontate con la motivazione della sentenza d'appello, che è stata ritenuta logica e congrua sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, aspecifici o comunque non deducibili in sede di legittimità, perché non si confrontano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva in una contestazione meramente assertiva della motivazione, senza specifico confronto con gli argomenti della sentenza impugnata.
  • La manifesta illogicità della motivazione non può essere dedotta in modo generico: il ricorso deve indicare puntualmente i profili di fatto e di diritto ritenuti errati e spiegare perché la motivazione sarebbe viziata.
  • Quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente e logicamente argomentato della responsabilità e della pena, il ricorso che non si confronti con tale apparato argomentativo è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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