Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con sentenza di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata rideterminata la pena finale per due imputati in relazione a reati di furto aggravato, unificati con altri reati già oggetto di precedente condanna. Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, tramite i difensori, deducendo un'unica censura: manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva riconosciuto la loro responsabilità penale. La doglianza non viene articolata in modo specifico sul piano fattuale e giuridico, né si confronta con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure fossero generiche, aspecifiche e non deducibili in sede di legittimità, perché non realmente confrontate con la motivazione della sentenza d'appello, che è stata ritenuta logica e congrua sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, aspecifici o comunque non deducibili in sede di legittimità, perché non si confrontano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva in una contestazione meramente assertiva della motivazione, senza specifico confronto con gli argomenti della sentenza impugnata.
- La manifesta illogicità della motivazione non può essere dedotta in modo generico: il ricorso deve indicare puntualmente i profili di fatto e di diritto ritenuti errati e spiegare perché la motivazione sarebbe viziata.
- Quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente e logicamente argomentato della responsabilità e della pena, il ricorso che non si confronti con tale apparato argomentativo è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
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