Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza di appello è stata confermata la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di due imputati, ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, per tentato furto. Avverso tale decisione entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, con un motivo sostanzialmente coincidente, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 c.p., lamentando che la pena irrogata fosse eccessiva. In sostanza, i ricorrenti contestavano il trattamento sanzionatorio e la mancata adeguata considerazione dei criteri di determinazione della pena e delle circostanze attenuanti invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la doglianza sulla congruità della pena non fosse deducibile in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha richiamato il principio per cui una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di commisurazione è richiesta solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media, mentre resta insindacabile la determinazione di una pena in misura media o vicina al minimo, essendo valutazione rimessa al giudice di merito. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice del tentativo nel reato contestato
richiamato come norma incriminatrice del furto contestato
invocato dai ricorrenti in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio
invocato dai ricorrenti in relazione alla recidiva e al trattamento sanzionatorio
criterio di commisurazione della pena la cui applicazione è rimessa al giudice di merito, salvo pena prossima al massimo edittale o superiore alla media
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, di regola, la mera censura di eccessività della pena quando la determinazione del trattamento sanzionatorio sia sorretta da motivazione congrua e non si collochi su livelli prossimi al massimo edittale o comunque superiori alla media.
- La commisurazione della pena entro valori medi o vicini al minimo costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se il giudice abbia fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La doglianza che investe il solo trattamento sanzionatorio, senza evidenziare un vizio di legge o una manifesta illogicità decisiva, può essere dichiarata inammissibile nel giudizio di cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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