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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15601/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'azione proposta da una banca contro i fideiussori di due società debitrici principali per il recupero di esposizioni da conti correnti bancari, nonché per far dichiarare la simulazione o, in subordine, la revocatoria di atti di conferimento/trasferimento di immobili compiuti dai garanti e da società a essi riconducibili. In primo grado la domanda di pagamento fu accolta nei limiti del debito ricalcolato per espunzione di capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e interessi ultralegali non pattuiti, mentre fu respinta la domanda di simulazione e accolta la revocatoria di alcuni conferimenti. In appello i fideiussori e la società garante censurarono: la mancata produzione integrale degli estratti conto e l'asserito difetto di prova del saldo; la mancata resa del conto su alcune cessioni di credito; la mancata verifica dell'usurarietà degli interessi; la violazione della buona fede per comunicazione non preventiva degli aumenti di tasso; l'erronea interpretazione degli atti di conferimento e il difetto di prova dell'elemento soggettivo nella revocatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso omessa pronuncia e violazione dell'art. 115 c.p.c. sul primo motivo; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di autosufficienza e specificità; ha ritenuto generico il terzo; ha escluso la violazione dell'art. 1375 c.c. sul quarto; ha dichiarato inammissibile il quinto per difetto di specificità e per improprio tentativo di riesame dell'interpretazione contrattuale; ha rigettato il sesto perché la Corte territoriale aveva comunque affrontato il tema della consapevolezza del pregiudizio e dell'unitarietà delle operazioni dispositive. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che: ha dichiarato estinti alcuni segmenti del giudizio per rinuncia/estinzione ex art. 306 c.p.c.; ha rigettato gli appelli incidentali dei fideiussori e della società garante; ha confermato l'accoglimento della revocatoria sugli atti di conferimento immobiliari; e ha mantenuto la condanna al pagamento del debito bancario nella misura rideterminata in primo grado. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore delle controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di appello ha preso in esame il motivo e vi ha comunque risposto, anche reputandolo generico o inconferente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice afferma espressamente di non voler applicare la regola di disponibilità della prova o utilizza prove non ritualmente introdotte; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1375 c.c.

    La doglianza per violazione della buona fede nell'esecuzione non è sufficiente se si fonda solo sul carattere successivo dell'avviso di variazione del tasso, senza contrastare le ulteriori rationes decidendi della sentenza impugnata, come la previsione contrattuale e la mancanza di contestazioni o di recesso.

  • L. 108/1996

    L'usurarietà può essere rilevata d'ufficio, ma solo sulla base di elementi allegati e provati o comunque emergenti dagli atti; in mancanza di specifiche indicazioni sui momenti di superamento del tasso soglia e sui documenti necessari ai calcoli, la censura è generica.

  • art. 1362 c.c.

    La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è censurabile solo indicando specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammissibile sollecitare un nuovo apprezzamento del contenuto dell'atto.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede la considerazione unitaria delle operazioni dispositive quando esse sono ravvicinate e strumentali alla sottrazione di beni alla garanzia del creditore; la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta dal contesto complessivo e dai rapporti tra i soggetti coinvolti.

  • art. 306 c.p.c.

    Il giudizio può essere dichiarato estinto per rinuncia o altra causa estintiva nei rapporti processuali tra le parti interessate, con regolazione delle spese secondo la decisione del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia non è configurabile quando la sentenza di appello abbia esaminato il motivo, anche per respingerlo per genericità o inconferenza.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la contestazione della valutazione delle prove: è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità della prova.
  • Chi censura l'inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità deve riprodurre nel ricorso per cassazione il contenuto del motivo stesso in misura sufficiente a consentirne il controllo di specificità e pertinenza.
  • La deduzione di usurarietà o di altre nullità del rapporto bancario deve essere sorretta da allegazioni puntuali e da elementi di calcolo riferiti ai singoli momenti rilevanti; la mera affermazione generica non è sufficiente.
  • L'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto non è violato, di per sé, dalla sola comunicazione successiva di variazioni contrattuali quando il rapporto preveda la variazione e il cliente non abbia contestato la modifica né esercitato rimedi contrattuali.
  • In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un atto negoziale è ammissibile solo se individua specificamente il canone ermeneutico violato e spiega il modo del suo errato utilizzo; è inammissibile la mera richiesta di una diversa lettura del documento.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, operazioni dispositive plurime e ravvicinate possono essere considerate unitariamente per verificare la finalità di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore e la consapevolezza del pregiudizio.
  • La prova dell'elemento soggettivo nella revocatoria può essere desunta dal contesto complessivo dell'operazione, dai rapporti tra i soggetti e dalla prossimità temporale degli atti, senza necessità di una dimostrazione atomistica sganciata dal complesso delle operazioni.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contratto

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