Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22118 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento emesso nei confronti di GRAL per il periodo d’imposta 2007, in conseguenza della rettifica della dichiarazione di Ca'Sagredo Real Estate Srl, società che aveva optato per la trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR. La CTR della Lombardia aveva accolto l’appello di GRAL, ritenendo incompetente l’ufficio di Milano e annullando l’avviso, poiché reputava che la sede effettiva della società fosse a Bolzano e che quella milanese fosse un mero recapito. L’Agenzia ha contestato, con tre motivi, la decisione: violazione delle regole processuali sulla competenza e sui poteri del giudice; violazione delle norme sulla competenza territoriale delle commissioni tributarie; e violazione delle norme che radicano la competenza dell’ufficio tributario in base al domicilio fiscale e alla sede legale della società.

La decisione

La Cassazione ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare: poiché la società e i soci avevano aderito al regime di trasparenza fiscale, il giudizio richiedeva la partecipazione necessaria di tutti i soci e della società. L’assenza di tutti i litisconsorti necessari comporta nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR e rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano per celebrare nuovamente il giudizio con il contraddittorio integro e regolare anche le spese, comprese quelle di cassazione. Ha inoltre precisato che, ai fini della competenza dell’ufficio, rileva la sede legale risultante dagli atti: essendo Ca'Sagredo Real Estate Srl legalmente sita a Milano, era competente l’ufficio milanese; la sede amministrativa è criterio sussidiario, utilizzabile solo in mancanza della sede legale. Il ricorso dell’Agenzia ha dunque ottenuto la cassazione della decisione, ma la causa non è stata definita nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Nelle controversie sulla rettifica dei redditi di una società che applica la trasparenza fiscale, società e soci devono partecipare tutti al giudizio. Se manca anche uno dei litisconsorti necessari, il giudizio è nullo e il vizio può essere rilevato d’ufficio in qualsiasi fase.

  • Art. 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    L’opzione per la trasparenza fiscale comporta l’imputazione del reddito della società ai soci secondo le rispettive quote, indipendentemente dalla sua distribuzione; per questo le controversie sulla rettifica del reddito richiedono la partecipazione congiunta della società e dei soci interessati.

  • Art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    secondo cui competente è l'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione.

    La competenza territoriale dell’ufficio che accerta è determinata dal domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione.

  • Art. 58, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'art. 58, comma 3, del medesimo D.P.R. individua il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche nel comune in cui si trova la sede legale, solo "in mancanza" della quale affiora il criterio, meramente sussidiario, della sede amministrativa, ragion per cui la sede legale costituisce l'unico criterio rilevante per il radicamento della competenza

    Per gli enti, il domicilio fiscale coincide in via prioritaria con il comune della sede legale. La sede amministrativa rileva solo quando manchi una sede legale; l’ufficio non deve sostituire la sede legale con una diversa sede effettiva sulla base di proprie valutazioni preliminari.

  • Art. 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nella specie, in dipendenza dalla sede legale di Ca'Sagredo Real Estate in Milano, l'ufficio competente, in difetto di determinazione dell'amministrazione ex art. 59 D.P.R. n. 600 del 1973, non avrebbe potuto essere che quello meneghino

    In assenza di una diversa determinazione dell’amministrazione prevista dalla norma, la competenza resta radicata nell’ufficio corrispondente al domicilio fiscale individuato secondo la sede legale.

  • Art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che la Guardia di Finanza effettui, anche d'iniziativa, in materia d'I.V.A. in collaborazione con gli Uffici tributari, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (e successive modificazioni), non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale poste per gli organi dell'amministrazione finanziaria e, pertanto, sono utilizzabili a fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell'ufficio competente sul rapporto d'imposta

    Le verifiche della Guardia di Finanza non sono vincolate alle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari; gli elementi raccolti possono essere utilizzati anche dall’ufficio competente situato in un diverso territorio.

  • Art. 5 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha richiamato la disciplina della competenza delle commissioni tributarie e della riassunzione, precisando che la decisione impugnata non costituiva una cassazione per violazione delle norme sulla competenza che imponesse di individuare il giudice ai sensi dell’art. 382 c.p.c.; la causa è stata rimessa al giudice di primo grado di Milano.

Massime di principio

  • Quando una società ha optato per la trasparenza fiscale, l’impugnazione relativa al reddito sociale coinvolge necessariamente sia la società sia tutti i soci interessati. La mancata partecipazione di uno di essi può determinare la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
  • Per individuare l’ufficio territorialmente competente per l’accertamento di un ente, si parte dal domicilio fiscale: la sede legale è il criterio ordinario e la sede amministrativa opera solo in mancanza della sede legale, salvo una diversa determinazione dell’amministrazione prevista dalla legge.
  • Il luogo in cui la Guardia di Finanza svolge le indagini non determina, da solo, la competenza territoriale dell’ufficio che emette l’accertamento; le verifiche possono essere svolte da reparti operanti in territori diversi e i relativi elementi possono essere utilizzati dall’ufficio competente.
  • Un vizio di litisconsorzio necessario può prevalere sull’esame dei motivi di merito o degli altri motivi di ricorso: la cassazione con rimessione consente di rinnovare il giudizio assicurando la partecipazione di tutte le parti necessarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.