Cassazione Civile, Ordinanza n. 00781/2025 del 12/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella esattoriale notificata da ADER e relativa a sanzioni amministrative per infedele dichiarazione ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2015. La società deduceva di non aver mai ricevuto l’atto di contestazione presupposto, e in particolare contestava la validità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. In cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 115, 116, 139, 140 e 143 c.p.c., dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 10 L. n. 212/2000 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto valida la notifica pur in assenza, nella relata, di attestazioni sulle ricerche svolte dal messo per verificare l’eventuale diversa sede della società e senza considerare il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione; con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la documentazione da cui risultava che precedenti notifiche allo stesso indirizzo erano andate a buon fine, sicché non ricorrevano i presupposti dell’irreperibilità assoluta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui la notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 richiede la dimostrazione di ricerche effettive volte ad accertare l’irreperibilità del contribuente nel Comune del domicilio fiscale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per censurare la violazione di legge relativa alla disciplina della notificazione e alla valutazione della relata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione del materiale probatorio e della relata di notifica.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato dalla parte ricorrente nel censurare la disciplina seguita per la notifica.
Richiamato dalla parte ricorrente nel censurare la disciplina seguita per la notifica.
Richiamato dalla parte ricorrente nel censurare la disciplina seguita per la notifica.
La Corte afferma che la notifica secondo tale norma è valida solo se il notificante dimostra di aver svolto ricerche volte ad accertare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio, azienda o sede nel Comune del domicilio fiscale; non basta la mera constatazione dell’assenza della sede all’indirizzo indicato.
Richiamato a sostegno del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione.
art. 97 Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
Indicato come base processuale per la cassazione con rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la cassazione con rinvio nel processo tributario.
Richiamato per rimettere al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La notificazione degli atti tributari eseguita secondo la procedura prevista per l’irreperibilità del destinatario è valida solo se l’organo notificatore dà conto di ricerche concrete e verificabili dirette ad accertare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio, azienda o sede nel Comune del domicilio fiscale.
- La semplice indicazione in relata dell’assenza del destinatario o della sede all’indirizzo noto non è sufficiente, se non è accompagnata dalla descrizione delle attività di ricerca effettivamente svolte.
- Una relata compilata con formule generiche o prestampate, tali da non consentire il controllo dell’operato del notificatore, non è idonea a sorreggere la validità della notificazione.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto perché fondato su un error in iudicando relativo alla validità della notificazione, il motivo ulteriore che investe un fatto decisivo può restare assorbito.
- Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata è cassata per erronea applicazione della disciplina della notificazione, il rinvio deve avvenire al giudice di merito perché riesamini la controversia uniformandosi al principio di diritto enunciato.
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