Sentenza n. 16021/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari collegiali, degli atti e provvedimenti concernenti l’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado di Generale di Divisione, per gli anni 2022, -OMISSIS-, 2024, 2025 e 2026, espresso nei confronti del Generale di Brigata -OMISSIS-, ivi comprese le relative schede di valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento (C.S.A.), notificati con nota 9 gennaio 2026 (prot. 007857/113/2026) del Comando Interregionale dell’Italia centrale della Guardia di Finanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti dei giudizi di avanzamento a scelta al grado di Generale di divisione per le annualità 2022-2026 e relative schede della Commissione superiore di avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, Generale di brigata, aveva subito una sospensione cautelare dal servizio per oltre nove anni in relazione a un procedimento penale, conclusosi con assoluzione definitiva con formula piena e successiva revoca ex tunc della sospensione. Dopo la riammissione in servizio, l’Amministrazione lo aveva promosso retroattivamente al grado di Generale di brigata dal 1° gennaio 2017, ma lo aveva giudicato idoneo senza collocarlo in posizione utile per la promozione a Generale di divisione nelle annualità 2022-2026. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 32 e 34, comma 4, d.lgs. 69/2001, sostenendo che la ricostruzione della carriera dovesse avvenire unitariamente secondo il regime speciale dell’art. 34, con promozione in soprannumero non computata nei contingenti ordinari, così da assicurare la piena restitutio in integrum. In via subordinata ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2. Con il secondo motivo ha denunciato difetto d’istruttoria, travisamento, illogicità e carenza di motivazione, lamentando che la Commissione non avesse neutralizzato lo svantaggio derivante dalla sospensione e avesse utilizzato criteri stereotipati anziché ricostruire la carriera ipotetica che avrebbe svolto. Con il terzo motivo ha contestato soprattutto la valutazione per il 2024, sostenendo che titoli, incarichi, qualificazioni e curriculum fossero superiori a quelli di un ufficiale promosso. Ha inoltre contestato la rilevanza della nota di sensibilizzazione del 2018: tardiva produzione in giudizio, motivazione postuma e mancata prova della sua acquisizione da parte della Commissione, impossibilità di valorizzare fatti relativi a una vicenda penale conclusa favorevolmente e violazione del contraddittorio.
La decisione
Il ricorso è respinto. Il primo motivo è infondato: gli artt. 32 e 34, comma 4, d.lgs. 69/2001 presuppongono entrambi che, sulla base del punteggio attribuito e mediante confronto con le graduatorie dell’annualità di riferimento, l’ufficiale sarebbe stato collocato in posizione utile per la promozione. La promozione non consegue automaticamente alla cessazione della causa impeditiva. Entrambi i regimi consentono la promozione anche in assenza di vacanze; differiscono invece per l’imputazione ai contingenti annuali: l’art. 32 computa la promozione nel contingente dell’anno di riferimento, mentre l’art. 34 la aggiunge alle promozioni ordinarie, con successivo riassorbimento dell’eccedenza. Nel caso concreto, per ciascuna annualità il ricorrente era fuori dai posti disponibili: nel 2022 si classificò 15°-bis con 28,36/30 a fronte di 6 promozioni; nel 2023 (annualità oscurata nel testo) 13°-bis con 28,37/30 a fronte di 4; nel 2024 9°-bis con 28,41/30 a fronte di 5; nel 2025 8°-bis con 28,46/30 a fronte di 6; nel 2026 10° con 28,51/30 a fronte di 5. Mancando il presupposto della collocazione utile, la questione sul regime di imputazione è recessiva e la questione costituzionale è irrilevante, perché un suo eventuale accoglimento non potrebbe modificare l’esito. Il secondo motivo è respinto: la tutela conseguente all’assoluzione impone di non trasformare la sospensione in un fattore di penalizzazione, ma non consente di attribuire una carriera virtuale né di sostituire i criteri legali con prognosi su incarichi ed esperienze che l’ufficiale avrebbe potuto maturare. Gli avanzamenti devono fondarsi su criteri omogenei e su qualità, capacità e attitudini concretamente documentate, anche per rispettare imparzialità e parità di trattamento e assicurare l’effettiva esperienza richiesta per il grado superiore. Il terzo motivo è respinto. Il giudizio di avanzamento a scelta comporta un apprezzamento globale e comparativo, con ampia discrezionalità tecnica; il giudice non può rifare la comparazione né desumere l’illegittimità dal confronto selettivo di singoli titoli, ma può sindacare errori di fatto, macroscopiche incongruenze e manifesta irragionevolezza. Per il 2024 il controinteressato era quarto con 28,47/30, mentre il ricorrente era nono-bis con 28,41/30; non erano state contestate le posizioni intermedie. Inoltre, la Commissione poteva valorizzare la nota di sensibilizzazione, le esperienze di comando e direzione del controinteressato, la maggiore anzianità di servizio e nel grado, nonché la più ampia esperienza di scrutinio, senza che la maggiore consistenza di alcuni titoli del ricorrente imponesse un esito diverso. Le contestazioni sulla nota sono respinte: la produzione documentale, pur tardiva, era riferita a un atto pertinente acquisibile d’ufficio e il differimento dell’udienza aveva assicurato il contraddittorio; l’istruttoria ha accertato che la nota era stata sottoposta alla Commissione prima della valutazione e resa disponibile al ricorrente. Il punteggio numerico, in presenza di criteri predeterminati, discussione collegiale e documentazione di supporto, esprime adeguatamente il giudizio complessivo e non richiede una motivazione analitica su ogni titolo o elemento. La nota, non avendo natura sanzionatoria, poteva essere considerata sul piano delle qualità morali anche se la vicenda penale si era conclusa favorevolmente; non erano quindi dovute le garanzie partecipative proprie dei procedimenti disciplinari. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Ne consegue che, in entrambi i regimi, la promozione non costituisce effetto automatico della cessazione della causa impeditiva, ma consegue esclusivamente all’accertamento, in sede comparativa, che l’interessato avrebbe avuto titolo ad essere promosso qualora fosse stato tempestivamente scrutinato.
La cessazione della causa impeditiva dà diritto a una valutazione o rivalutazione, non alla promozione automatica. La promozione richiede che il punteggio attribuito collochi virtualmente l’ufficiale in posizione utile nella graduatoria dell’annualità pertinente; secondo l’art. 32, la promozione così riconosciuta è computata nel contingente ordinario dell’anno di riferimento.
art. 34, comma 4, d.lgs. 69/2001
Ne consegue che il regime di cui all’art. 34, ivi compresa la promozione in soprannumero non computabile nei contingenti ordinari, opera soltanto una volta accertato il presupposto fondamentale dell’utile collocazione in graduatoria; esso non vale invece a superare l’esito sfavorevole della valutazione comparativa né può trasformarsi in un titolo autonomo alla promozione.
Il regime speciale esteso agli ufficiali assolti si applica solo dopo che la valutazione comparativa abbia accertato il punteggio utile alla promozione. La promozione non computata nei contingenti ordinari e l’eventuale eccedenza non sostituiscono né superano un esito comparativo sfavorevole.
art. 32, comma 2, d.lgs. 69/2001
Poiché tale presupposto non ricorre nel caso di specie, l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe incidere sull’esito del giudizio, difettando pertanto il requisito della rilevanza della questione.
La questione di costituzionalità della disposizione è irrilevante quando, anche eliminando la regola contestata sull’imputazione delle promozioni, resta insussistente il presupposto sostanziale della promozione, ossia la collocazione utile in graduatoria.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la tardiva produzione di documenti da parte dell’Amministrazione non ne preclude l’esame da parte del Collegio quando si tratti di atti pertinenti alla controversia e suscettibili di acquisizione d’ufficio, ferma restando la facoltà dell’interessato di chiedere un termine per controdedurre.
La preclusione per il deposito tardivo dei documenti va coordinata con i poteri istruttori officiosi del giudice: un documento pertinente, acquisibile d’ufficio, può essere esaminato, purché sia garantita alla controparte una concreta possibilità di controdedurre.
Del resto, tra i criteri predeterminati dalla Commissione, assumono specifico rilievo le qualità morali, in coerenza con l’art. 12 del d.lgs. n. 69 del 2001, sicché l’acquisizione della nota in esame risultava pienamente riconducibile al perimetro degli elementi astrattamente valutabili dalla Commissione.
Le qualità morali rientrano tra gli elementi valutabili nella procedura di avanzamento; una nota di sensibilizzazione può quindi essere considerata nel giudizio complessivo se acquisita alla documentazione sottoposta alla Commissione e pertinente ai criteri predeterminati.
art. 1030, comma 2, d.lgs. 66/2010
Quanto, poi, al dedotto vizio motivazionale, deve richiamarsi il condiviso e consolidato principio secondo cui, nei giudizi di avanzamento, il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, in quanto attribuito in applicazione dei criteri predeterminati dalla Commissione e secondo le scansioni procedimentali stabilite dalla legge e dal regolamento, in conformità agli artt. 1030, comma 2, e 1057, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2010, nonché agli artt. 702, commi 1 e 2, 703 e 710, comma 4, del d.P.R. n. 90 del 2010.
Nel giudizio di avanzamento il punteggio numerico può esprimere compiutamente la valutazione amministrativa quando deriva da criteri previamente stabiliti e da un procedimento collegiale svolto secondo le scansioni normative, con documentazione che renda verificabile l’iter valutativo.
art. 1057, commi 3 e 4, d.lgs. 66/2010
Quanto, poi, al dedotto vizio motivazionale, deve richiamarsi il condiviso e consolidato principio secondo cui, nei giudizi di avanzamento, il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, in quanto attribuito in applicazione dei criteri predeterminati dalla Commissione e secondo le scansioni procedimentali stabilite dalla legge e dal regolamento, in conformità agli artt. 1030, comma 2, e 1057, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2010, nonché agli artt. 702, commi 1 e 2, 703 e 710, comma 4, del d.P.R. n. 90 del 2010.
Le disposizioni sono richiamate a fondamento della sufficienza del punteggio numerico nei giudizi di avanzamento, in quanto inserito in una procedura regolata da criteri predeterminati e da attività collegiali e documentali verificabili.
artt. 702, commi 1 e 2, 703 e 710, comma 4, d.P.R. 90/2010
Quanto, poi, al dedotto vizio motivazionale, deve richiamarsi il condiviso e consolidato principio secondo cui, nei giudizi di avanzamento, il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, in quanto attribuito in applicazione dei criteri predeterminati dalla Commissione e secondo le scansioni procedimentali stabilite dalla legge e dal regolamento, in conformità agli artt. 1030, comma 2, e 1057, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2010, nonché agli artt. 702, commi 1 e 2, 703 e 710, comma 4, del d.P.R. n. 90 del 2010.
Le disposizioni regolamentari concorrono a disciplinare le scansioni, i criteri e le modalità del giudizio di avanzamento, che rendono sufficiente il punteggio numerico quando il procedimento e la documentazione di supporto consentano di verificare la formazione della valutazione.
Massime di principio
- Quando un ufficiale non ha potuto essere scrutinato per una causa impeditiva successivamente cessata, la valutazione o rivalutazione non comporta promozione automatica: occorre verificare comparativamente se il punteggio attribuito lo avrebbe collocato in posizione utile nella graduatoria dell’annualità di riferimento.
- Nel coordinamento tra gli artt. 32 e 34 del d.lgs. 69/2001, entrambi i regimi consentono la promozione anche in assenza di vacanza, ma differiscono per l’imputazione ai contingenti: la promozione ex art. 32 è computata nelle promozioni dell’anno di riferimento, mentre quella ex art. 34 non è ricompresa nel contingente ordinario dell’anno di rinnovazione e può determinare un’eccedenza da riassorbire. Il regime più favorevole opera soltanto se sia prima accertata la collocazione utile per merito.
- L’assoluzione e la revoca ex tunc della sospensione impongono di non penalizzare l’ufficiale per la causa impeditiva, ma non consentono di attribuirgli una carriera ipotetica o esperienze mai maturate. La comparazione deve restare ancorata a criteri omogenei e alle qualità, capacità e attitudini concretamente emergenti dalla documentazione disponibile, nel rispetto della parità di trattamento e dell’interesse dell’amministrazione alle esperienze effettivamente acquisite.
- I giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali comportano un’ampia discrezionalità tecnica e una valutazione globale della personalità professionale. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la comparazione della Commissione né fondarsi sulla selettiva prevalenza di singoli titoli, ma può riguardare errori di fatto, travisamenti, macroscopiche incongruenze o manifesta irragionevolezza.
- Nei giudizi di avanzamento il punteggio numerico può essere motivazione sufficiente quando applica criteri predeterminati e risulta inserito in un procedimento collegiale, supportato da documentazione idonea a rendere verificabile l’iter; non è necessaria una motivazione analitica su ogni titolo o elemento valutato.
- Una nota di sensibilizzazione priva di natura sanzionatoria può essere considerata, se acquisita e sottoposta alla Commissione, quale elemento del giudizio sulle qualità morali e sull’idoneità alle funzioni apicali anche quando la vicenda penale sottostante si sia conclusa favorevolmente. Non si applicano per ciò solo le garanzie partecipative proprie dei procedimenti disciplinari.
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