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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33273/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2020 richiesto da un contribuente che aveva sostenuto costi per la realizzazione di un impianto boschivo, prospettando che tali spese fossero funzionali a un futuro svolgimento di attività economica agricola. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva confermato la decisione, ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento del credito, l’iscrizione alla Camera di commercio e l’effettuazione dell’investimento in prospettiva di un ritorno economico, anche se l’attività agricola non era ancora iniziata. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente della sentenza di appello, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sull’IVA e dell’art. 2697 c.c., per avere ritenuto detraibile/rimborsabile l’IVA nonostante l’attività d’impresa non fosse mai iniziata e senza adeguata dimostrazione dell’inerenza dei costi all’attività imprenditoriale; 3) omessa pronuncia o omessa motivazione sulla contestazione del credito; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova del credito IVA da parte del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur essenziale, era idonea a rendere percepibile la ratio decidendi e non era meramente apparente. Ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui la Corte di merito non aveva spiegato perché i costi per l’impianto boschivo fossero effettivamente inerenti alla specifica attività agricola che il contribuente intendeva svolgere. Ha rigettato il terzo motivo, rilevando che la questione della prova del credito era stata implicitamente assorbita. Ha accolto il quarto motivo, ribadendo che, nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito, prova che la sentenza impugnata non aveva dato conto di avere verificato. La decisione è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro di censura per violazione di legge sostanziale in tema di IVA e di prova del credito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro di censura per vizi processuali, tra cui motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se apparente, perplessa o incomprensibile, tale da non rendere percepibile l’iter logico della decisione

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la motivazione della sentenza tributaria deve essere idonea a rendere intellegibile la decisione

  • artt. 19 e 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    sono richiamati in relazione alla detraibilità/rimborsabilità dell’IVA sugli acquisti e alle condizioni di inerenza rispetto all’attività imprenditoriale

  • art. 2697 c.c.

    nei giudizi di rimborso tributario grava sul contribuente l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato con riguardo all’omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la questione risultava assorbita

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando l’apparato argomentativo non consente di comprendere le ragioni della decisione; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
  • Ai fini dell’IVA sugli acquisti relativi ad attività preparatorie, non è necessario che l’attività d’impresa sia già concretamente iniziata; è però indispensabile che i costi siano effettivamente inerenti e finalizzati alla costituzione delle condizioni per l’inizio dell’attività tipica.
  • In tema di rimborso IVA, la prova dell’esistenza del credito incombe sul contribuente, che nel giudizio di rimborso assume la posizione di attore sostanziale.
  • Il diniego di rimborso non ha la stessa funzione di un avviso di accertamento o di liquidazione: l’Amministrazione può limitarsi a contestare l’esistenza del credito, senza che dal provvedimento debba risultare una motivazione esaustiva su ogni possibile profilo.
  • Se il giudice di merito afferma il diritto al rimborso senza spiegare perché i costi sostenuti siano inerenti alla specifica attività economica prospettata e senza verificare la prova del credito, la decisione è censurabile per violazione delle regole sull’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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