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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10353/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una lunga successione di contratti a termine stipulati dal lavoratore con l’amministrazione regionale, dal 1981 al 2014, rispetto ai quali egli ha chiesto il riconoscimento dell’illegittima reiterazione e il risarcimento del danno ai sensi della disciplina sul contratto a termine, senza chiedere la conversione del rapporto. La Corte d’appello aveva ritenuto la domanda preclusa per decadenza, affermando che i contratti precedenti dovessero essere impugnati entro i termini decadenziali previsti dalla legge e che anche l’ultimo contratto non fosse stato tempestivamente contestato. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato la violazione dell’art. 31 l. n. 183/2010, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 non si applicherebbe alla fattispecie di superamento del limite dei 36 mesi per reiterazione dei contratti, trattandosi di azione di risarcimento soggetta alla sola prescrizione ordinaria e non di impugnazione di un singolo atto negoziale; ha inoltre sostenuto che la norma avrebbe carattere eccezionale e non sarebbe suscettibile di applicazione analogica. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese di lite, ritenendole eccessive e non proporzionate alla difficoltà della causa e alla sua situazione economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decadenza prevista dall’art. 32 l. n. 183/2010 si applica anche all’azione volta a far valere l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e il relativo termine decorre dall’ultimo contratto della sequenza; ha però precisato che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva comunque accertato in fatto, con rilievo decisivo e non specificamente censurato, che neppure l’ultimo contratto era stato impugnato tempestivamente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sulle spese, perché non denunciava la violazione dei minimi tariffari né specificava analiticamente le voci asseritamente liquidate in eccesso. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La decadenza prevista per l’impugnazione del contratto a termine si applica anche quando il lavoratore contesti non la singola clausola appositiva del termine, ma l’abusiva reiterazione di una pluralità di contratti che ha determinato il superamento del limite complessivo di durata.
  • Nei rapporti di lavoro a termine, ai fini della decorrenza della decadenza, rileva l’ultimo contratto della sequenza: la pregressa successione contrattuale opera come dato fattuale che integra la violazione dedotta, ma l’impugnazione tempestiva dell’ultimo contratto è sufficiente a far valere l’abuso complessivo.
  • Il rinvio normativo agli articoli che disciplinano l’apposizione e la proroga del termine non va inteso in senso restrittivo come limitato a quelle sole violazioni, ma come individuazione della tipologia di atto impugnabile; la decadenza copre anche i vizi derivanti da altre disposizioni della disciplina del contratto a termine.
  • L’azione risarcitoria proposta per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine non elide il regime decadenziale quando la domanda presuppone la contestazione della legittimità dell’apposizione o del rinnovo del termine; una volta rispettata la decadenza, il diritto al risarcimento resta soggetto alla prescrizione ordinaria.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica specificamente la violazione dei minimi o massimi tariffari e non individua analiticamente le singole voci asseritamente liquidate in modo erroneo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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