Cassazione Civile, Ordinanza n. 10353/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una lunga successione di contratti a termine stipulati dal lavoratore con l’amministrazione regionale, dal 1981 al 2014, rispetto ai quali egli ha chiesto il riconoscimento dell’illegittima reiterazione e il risarcimento del danno ai sensi della disciplina sul contratto a termine, senza chiedere la conversione del rapporto. La Corte d’appello aveva ritenuto la domanda preclusa per decadenza, affermando che i contratti precedenti dovessero essere impugnati entro i termini decadenziali previsti dalla legge e che anche l’ultimo contratto non fosse stato tempestivamente contestato. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato la violazione dell’art. 31 l. n. 183/2010, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 non si applicherebbe alla fattispecie di superamento del limite dei 36 mesi per reiterazione dei contratti, trattandosi di azione di risarcimento soggetta alla sola prescrizione ordinaria e non di impugnazione di un singolo atto negoziale; ha inoltre sostenuto che la norma avrebbe carattere eccezionale e non sarebbe suscettibile di applicazione analogica. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese di lite, ritenendole eccessive e non proporzionate alla difficoltà della causa e alla sua situazione economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decadenza prevista dall’art. 32 l. n. 183/2010 si applica anche all’azione volta a far valere l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e il relativo termine decorre dall’ultimo contratto della sequenza; ha però precisato che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva comunque accertato in fatto, con rilievo decisivo e non specificamente censurato, che neppure l’ultimo contratto era stato impugnato tempestivamente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sulle spese, perché non denunciava la violazione dei minimi tariffari né specificava analiticamente le voci asseritamente liquidate in eccesso. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del vizio di violazione di legge nel primo motivo
norma evocata nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta non correttamente articolata
richiamato dal ricorrente a fondamento della tesi sulla decadenza
la decadenza prevista per l’impugnazione del termine si applica anche all’azione per abusiva reiterazione dei contratti a termine; il termine decorre dall’ultimo contratto della sequenza
richiamato dal ricorrente nel denunciare l’erronea valutazione della Corte territoriale
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione restrittiva della decadenza
consente la correzione/integrazione della motivazione della decisione impugnata, ferma la correttezza del dispositivo
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
la Corte afferma che il superamento del limite dei 36 mesi, anche tramite reiterazione di contratti, resta soggetto alla decadenza dell’art. 32 l. n. 183/2010
artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001
il richiamo contenuto nell’art. 32 individua l’oggetto dell’azione di nullità del termine e della proroga, non una limitazione della decadenza alle sole violazioni di tali articoli
la Corte esclude che la mancanza di un richiamo espresso impedisca l’applicazione della decadenza anche alle violazioni di tale disposizione
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
richiamato per chiarire che la durata del contratto a termine non può superare trentasei mesi, comprensivi di eventuali proroghe
d.l. 20 marzo 2014, n. 34 conv. in l. n. 78/2014
menzionato come fonte della riformulazione dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
richiamata per le modifiche al regime decadenziale applicabile ratione temporis
d.l. n. 225/2010 conv. in l. n. 10/2011
richiamato dalla Corte territoriale per la proroga del termine decadenziale per i contratti anteriori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La decadenza prevista per l’impugnazione del contratto a termine si applica anche quando il lavoratore contesti non la singola clausola appositiva del termine, ma l’abusiva reiterazione di una pluralità di contratti che ha determinato il superamento del limite complessivo di durata.
- Nei rapporti di lavoro a termine, ai fini della decorrenza della decadenza, rileva l’ultimo contratto della sequenza: la pregressa successione contrattuale opera come dato fattuale che integra la violazione dedotta, ma l’impugnazione tempestiva dell’ultimo contratto è sufficiente a far valere l’abuso complessivo.
- Il rinvio normativo agli articoli che disciplinano l’apposizione e la proroga del termine non va inteso in senso restrittivo come limitato a quelle sole violazioni, ma come individuazione della tipologia di atto impugnabile; la decadenza copre anche i vizi derivanti da altre disposizioni della disciplina del contratto a termine.
- L’azione risarcitoria proposta per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine non elide il regime decadenziale quando la domanda presuppone la contestazione della legittimità dell’apposizione o del rinnovo del termine; una volta rispettata la decadenza, il diritto al risarcimento resta soggetto alla prescrizione ordinaria.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica specificamente la violazione dei minimi o massimi tariffari e non individua analiticamente le singole voci asseritamente liquidate in modo erroneo.
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