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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25408/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva rigettato il suo appello avverso quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1999-2002. Gli avvisi contestavano l'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell'istituto di cui la ricorrente era legale rappresentante e unica titolare, con recupero a tassazione dei relativi importi. Con il primo motivo si denunciava violazione degli artt. 38, 39 e 41 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere imputabile l'accertamento anche alla persona fisica sulla base di presunzioni inidonee. Con il secondo motivo si deduceva violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per falsa applicazione del presupposto della territorialità delle operazioni di pagamento dei salari, assumendo che selezione dei docenti, conclusione dei contratti e pagamenti fossero avvenuti in Canada. La Corte rileva anche profili di inammissibilità per scarsa intelligibilità delle censure e per carenza di specificità del secondo motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto alla legittimazione passiva, ha affermato che la precedente sentenza di Cassazione n. 32079/2018 aveva definitivamente accertato che la pretesa fiscale era diretta alla ricorrente nella sua qualità di amministratrice e legale rappresentante dell'ente, con formazione di giudicato interno sul punto; quanto alla territorialità e alla pretesa prova contraria, ha osservato che, a fronte dell'accertata stabile organizzazione in Italia dell'istituto e della mancata prova del versamento delle ritenute in uno Stato estero, le allegazioni della ricorrente si risolvevano in mere affermazioni difensive prive di idoneo superamento dell'accertamento di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 38, 39 e 41 d.P.R. 600/1973

    richiamati dalla ricorrente come norme asseritamente violate in tema di accertamento e presupposti della pretesa fiscale; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendola infondata

  • art. 2729 c.c.

    invocato per contestare l'uso di presunzioni; la Corte non ravvisa una violazione utile a sovvertire l'accertamento di merito

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma del vizio denunciabile in cassazione richiamata per entrambi i motivi

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del calcolo dell'ulteriore importo dovuto

  • Cass. n. 32079/2018

    la precedente pronuncia viene valorizzata come giudicato interno sul punto della direzione della pretesa fiscale nei confronti della ricorrente nella qualità di amministratrice e legale rappresentante

Massime di principio

  • Quando una precedente pronuncia di cassazione ha definitivamente accertato un punto decisivo della controversia, tale accertamento si consolida nel giudicato interno e non può essere nuovamente rimesso in discussione nel giudizio di rinvio o nel successivo ricorso.
  • La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito, senza scardinare la ratio della decisione né superare l'accertamento già consolidato, è infondata e non consente la cassazione della sentenza impugnata.
  • In tema di ricorso per cassazione, doglianze formulate in modo poco intelligibile o prive della necessaria specificità possono essere dichiarate inammissibili; in ogni caso, la mera allegazione di circostanze alternative non basta a vincere l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, unitamente alla mancata prova dell'avvenuto versamento delle ritenute in uno Stato estero, è sufficiente a sostenere la legittimità della pretesa fiscale nei confronti del soggetto cui l'accertamento sia imputato secondo il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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