Cassazione Civile, Ordinanza n. 23428/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa relativo all'anno 2002, con effetti ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e annullato l'atto, ritenendo che l'accertamento fosse stato fondato soltanto sulla divergenza tra percentuali di ricarico applicate dall'Ufficio e quelle adottate dalla contribuente, differenza non ritenuta di particolare anomalia, e aveva aggiunto per completezza che si trattava di rettifica ai sensi degli artt. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'accertamento fosse invece fondato sull'antieconomicità del comportamento della contribuente e che fosse legittimo desumere ricavi non contabilizzati dal raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita della merce. Ha inoltre censurato la statuizione della CTR nella parte in cui aveva escluso la possibilità di ricorrere all'accertamento induttivo nell'ambito di accertamenti parziali ex artt. 41-bis e 54-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, rilevando che l'Agenzia non aveva trascritto né allegato l'avviso di accertamento e quindi non aveva consentito al giudice di legittimità di verificare il reale contenuto e la base fattuale dell'atto impositivo. In particolare, non era possibile accertare se l'avviso fosse davvero fondato sull'antieconomicità del comportamento della contribuente, come sostenuto nel ricorso, oppure sulla mera applicazione di percentuali di ricarico diverse da quelle effettivamente praticate, come affermato dalla CTR. La Corte ha precisato che il difetto di autosufficienza riguardava il contenuto dell'atto e non solo la sua localizzazione, e ha richiamato il principio per cui, in presenza di error in iudicando, non è consentito l'accesso diretto agli atti di merito. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina i presupposti dell'accertamento e, nel caso di specie, indicato dall'Ufficio quale base della censura proposta in cassazione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato sia nella sentenza di merito sia nel ricorso come disposizione relativa all'accertamento parziale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione concreta perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Invocato dall'Agenzia come norma violata e richiamato anche nel confronto con la motivazione della CTR; non viene esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Menzi0nato dalla CTR come disciplina delle rettifiche in sede di accertamento parziale; il tema resta assorbito dall'inammissibilità.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e per la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione, osservando che la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura investe il contenuto di un avviso di accertamento o di un altro atto impositivo, il ricorrente deve riportarne o allegarne il testo rilevante in modo da consentire alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Il giudizio di legittimità non consente alla Corte di accedere direttamente agli atti di merito per supplire alle carenze espositive del ricorso, soprattutto quando la critica riguarda un error in iudicando e occorre verificare la base fattuale dell'atto impugnato.
- La semplice contestazione della qualificazione giuridica attribuita dal giudice di merito a un accertamento tributario non è sufficiente se il ricorso non rende conoscibile il contenuto concreto dell'atto amministrativo sul quale si fonda la decisione impugnata.
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