Cassazione Civile, Ordinanza n. 34639/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un precetto notificato per il pagamento di compensi professionali liquidati da un tribunale per incarichi peritali. L'opponente aveva dedotto, da un lato, la nullità della procura generale alle liti dell'opposto; dall'altro, l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito, sostenendo che il rapporto fosse tra privati e che quindi dovesse applicarsi l'art. 2956 c.c. Il giudice di pace aveva rigettato l'eccezione sulla procura ritenendo sanato il difetto mediante procura speciale allegata alla comparsa conclusionale, e aveva escluso l'applicabilità delle prescrizioni presuntive ai crediti di giustizia. Il tribunale, in appello, aveva solo rideterminato il quantum ma aveva confermato il resto. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., sostenendo che la procura in sanatoria non potesse ritenersi validamente rilasciata in quella forma; 2) violazione dell'art. 2956, n. 2, c.c., deducendo che la prescrizione presuntiva dovesse applicarsi anche a un credito per compensi di ausiliario del giudice, in quanto rapportabile a soggetti privati; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'elenco degli atti rilevanti ai fini della procura speciale ex art. 83, terzo comma, c.p.c. non è tassativo e che la procura rilasciata con la comparsa conclusionale può sanare il difetto di rappresentanza; ha inoltre richiamato l'applicabilità dell'art. 182, secondo comma, c.p.c. anche in appello e la sua funzione di favorire la regolarizzazione con efficacia ex tunc. Ha poi respinto il secondo motivo, ribadendo che le prescrizioni presuntive operano solo nei rapporti che si svolgono senza formalità e non quando il credito trae origine da un titolo scritto o da un decreto giudiziale di liquidazione, come avviene per i compensi dell'ausiliario del giudice. Il terzo motivo è stato considerato non una vera censura di legittimità, ma una mera richiesta di diversa regolazione delle spese in funzione dell'esito auspicato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La previsione sulla procura non è letta in senso tassativo: è sufficiente un atto processuale che manifesti l'inerenza alla specifica lite giudiziaria, anche se la procura è rilasciata con la comparsa conclusionale in funzione sanante.
art. 182, secondo comma, c.p.c.
La norma va interpretata in senso espansivo: il giudice deve assegnare un termine per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione in ogni fase e grado del giudizio, con effetti ex tunc, anche in appello.
Le prescrizioni presuntive non operano per crediti che derivano da titoli scritti o da provvedimenti giudiziali di liquidazione, perché non ricorre il tipo di rapporto informale per cui il pagamento avviene senza quietanza.
La doglianza sulle spese, così formulata, non integra una specifica censura di legittimità quando mira solo a ottenere una diversa regolazione in conseguenza dell'accoglimento delle censure principali.
La decisione richiama la proposta del relatore resa nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza giustifica l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e 36 del d.l. n. 23 del 2020
Richiamati solo per affermare la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale da pandemia ai fini della tempestività del ricorso.
Massime di principio
- L'elenco degli atti idonei a integrare o sanare la procura alle liti non va letto in modo rigidamente tassativo: può essere sufficiente un atto processuale che evidenzi il collegamento con la lite e consenta la ratifica delle difese già svolte.
- Il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve essere, per quanto possibile, sanato dal giudice mediante assegnazione di un termine; la regolarizzazione produce effetti retroattivi e vale anche in appello.
- Le prescrizioni presuntive operano solo nei rapporti contraddistinti da informalità del pagamento e dall'ordinaria assenza di quietanza; non si applicano quando il credito è fondato su un titolo scritto o su una liquidazione giudiziale.
- La natura del credito professionale non dipende solo dal rapporto sostanziale tra privati, ma anche dal titolo che ne costituisce la fonte: se esso è un provvedimento giudiziale di liquidazione, viene meno il presupposto tipico della prescrizione presuntiva.
- Una censura sulle spese di lite non è autosufficiente come motivo di ricorso per cassazione se si risolve nella richiesta di riallocare le spese in funzione dell'accoglimento di altri motivi, senza denunciare una specifica violazione di legge.
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