Cassazione Civile, Ordinanza n. 18678/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2010, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un reddito di capitale da partecipazione in una società di cui il contribuente era unico socio. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 5 e 3, c.p.c., l'omesso esame o l'erronea valutazione di un fatto decisivo e la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973. In particolare, contestava la validità dell'avviso per difetto di prova dei poteri e della qualifica del soggetto che lo aveva sottoscritto, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato né l'esistenza di una delega del titolare dell'ufficio né l'esercizio del potere sostitutivo da parte del firmatario. La resistente eccepiva, tra l'altro, la novità della censura in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla sottoscrizione e sui poteri del firmatario dell'avviso fosse nuova, poiché non proposta in appello nei termini specifici poi riproposti in cassazione. La Corte ha ricordato, in via generale, che in tema di delega di firma degli atti tributari la mera indicazione della qualifica del firmatario può essere sufficiente, ma, ove il contribuente contesti specificamente i requisiti di legittimazione, grava sull'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza della delega; tuttavia, tale questione non poteva essere esaminata perché non introdotta tempestivamente nei gradi di merito nella sua autonoma configurazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
le censure di legittimità sono state formulate come violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, ma sono risultate inammissibili perché la questione prospettata era nuova rispetto ai gradi di merito.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ai fini della validità dell’avviso di accertamento che il medesimo fosse stato sottoscritto da un funzionario
la norma richiede che l'atto provenga da soggetto legittimato a firmarlo; in caso di contestazione specifica, l'Amministrazione deve dimostrare la sussistenza della delega o dei poteri del sottoscrittore.
art. 11 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018
richiamato dalla resistente quale base della sospensione dei termini per la proposizione dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le nullità o invalidità dell'atto impositivo devono essere dedotte con i motivi di impugnazione nei gradi di merito; se la specifica censura non è stata proposta tempestivamente, essa non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- In tema di avvisi di accertamento, la sottoscrizione da parte di un funzionario è valida se l'Ufficio dimostra, in caso di contestazione specifica, la legittimazione del firmatario mediante delega o poteri sostitutivi; la questione della mera qualifica del firmatario va distinta da quella dell'eventuale illegittima provenienza della qualifica dirigenziale.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che consentivano la copertura di posizioni dirigenziali non incide automaticamente sulla validità degli atti tributari, quando il vizio dedotto attiene a un diverso fatto costitutivo, cioè alla mancanza di titolo del sottoscrittore a firmare l'atto.
- Nel giudizio tributario, opera il principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, con la conseguenza che le nullità non fatte valere nel ricorso introduttivo non possono essere rilevate d'ufficio né prospettate per la prima volta in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18540/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18547/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18550/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →