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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28710/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro probatorio per il reato di immissione in commercio di prodotti tessili con etichettatura mendace (art. 515/517 c.p.), deducendo tre censure principali: 1) violazione di legge per presunta depenalizzazione della condotta in forza dell'art. 4, comma 4, D.lgs. n.190/2017 (sarebbe prevista solo sanzione amministrativa); 2) mancata sussistenza del fumus delicti e del dolo necessario per l'art. 515 c.p., essendo l'importatore in buona fede e non potendo conoscere la reale composizione fibrosa "ictu oculi"; 3) violazione delle procedure previste dal Codice del Consumo (art. 107) e inutilizzabilità delle prove ex art. 191 c.p.p., perché gli accertamenti sarebbero stati effettuati o i beni sottratti senza le garanzie procedurali richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e infondate le doglianze: sul primo motivo, ha affermato che l'art. 4, comma 4, D.lgs. 190/2017 non esclude la rilevanza penale quando ricorra un "quid pluris" (ad esempio la consegna di cosa diversa da quella pattuita) e che non esiste rapporto di specialità che faccia prevalere la sola sanzione amministrativa su fattispecie penalmente rilevanti tutelate dall'art. 515 c.p.; sul secondo motivo, ha confermato che in sede di riesame si valuta il fumus in termini di astratta configurabilità del reato e che la buona fede dell'importatore non esclude automaticamente il dolo, soprattutto in assenza di elementi probatori consistenti a sostegno della buona fede; sul terzo motivo, ha ritenuto legittimo l'operato della Guardia di Finanza e ha ricordato che il sequestro probatorio volto ad assicurare il corpo del reato e gli accertamenti successivi non è in genere colpito dalla sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p.; in ogni caso, anche un'eventuale illegittimità delle operazioni preliminari non avrebbe automaticamente reso inutilizzabili gli elementi acquisiti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    Norma penale che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale e che integra, rispetto alle violazioni amministrative di etichettatura, l'elemento ulteriore della consegna di cosa diversa da quella pattuita; può integrare fattispecie penalmente rilevanti anche se esistono norme amministrative parallele

  • art. 517 cod. pen.

    Richiamato quale norma collegata alle ipotesi di illecito in materia commerciale (citato nel contesto dell'imputazione insieme all'art. 515)

  • D.lgs. 15/11/2017, n. 190, art. 4, comma 4

    "salvo che il fatto costituisca reato"

    Disciplina sanzionatoria amministrativa per etichettatura: la clausola "salvo che il fatto costituisca reato" conferma che la previsione amministrativa non esclude la rilevanza penale quando ricorra un elemento ulteriore che integri il reato

  • art. 107 Codice del Consumo

    Prevede procedure di controllo dei prodotti commerciali; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza formale non comporti automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati nel contesto di sequestro probatorio

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di legge; la Corte ha ricordato che tale inutilizzabilità non si applica automaticamente al sequestro probatorio del corpo del reato e che la distinzione tra nullità e inutilizzabilità va valutata caso per caso

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'ordinanza del Tribunale in sede di riesame è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge; limita il sindacato di merito

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro probatorio come atto dovuto per assicurare il corpo del reato; anche eventuali illegittimità non comportano sempre inutilizzabilità delle prove acquisite

Massime di principio

  • La presenza di una normativa amministrativa sull'etichettatura (es. D.lgs. n.190/2017) non esclude automaticamente la rilevanza penale: se sussiste un "quid pluris" (ad es. consegna di cosa diversa da quella dichiarata) la fattispecie può integrare reato ai sensi dell'art. 515 c.p.
  • In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice verifica l'astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti) e non può effettuare un sindacato di merito dettagliato sugli elementi di fatto; il dolo può essere escluso in sede sommaria solo se la sua inesistenza risulta "ictu oculi"
  • La buona fede dell'importatore/acquirente non è di per sé sufficiente a escludere il dolo: occorrono elementi documentali concreti (es. fatture, ordini, condizioni di prezzo congrue) che dimostrino il ragionevole affidamento sulla veridicità dell'etichetta
  • Il sequestro probatorio finalizzato ad acquisire il corpo del reato e gli accertamenti tecnici successivi è legittimo quando vi siano elementi che indicano la possibile alterazione/menzogna dell'etichettatura; eventuali irregolarità procedurali non impediscono automaticamente l'utilizzabilità degli esiti per l'adozione di misure cautelari successive
  • Il rimedio in Cassazione contro le ordinanze di riesame è limitato alla verifica di violazione di legge e di eccesso di potere motivazionale: non è ammessa una riconsiderazione puntuale degli elementi di fatto posti a base del provvedimento

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